ESIGIBILITÀ

Particolare qualità del credito scaduto, che legittima il creditore a pretendere l’adempimento dell’obbligazione corrispondente. Altri effetti dell’esigibilità, se questa concorre con la liquidità, sono che il credito è assistito da azione giudiziaria immediata, può estinguersi per compensazione legale e giudiziale e, se ha per oggetto una somma di denaro, produce gli interessi, detti corrispettivi, al saggio legale, salvo diversa convenzione scritta. Il credito è esigibile quando è decorso il termine fissato dalle parti per l’adempimento, che si presume stabilito a favore del debitore; quando il termine fissato dalle parti risulta stabilito esclusivamente a favore del creditore, nel qual caso il credito è esigibile sempre che il creditore lo voglia; quando, pur non essendo decorso il termine fissato dalle parti e stabilito a favore del debitore, questi è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie date o non ha dato le garanzie promesse. Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente, salvo che, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, da fissarsi dal giudice in mancanza di accordo delle parti. Perché il credito sia esigibile, inoltre, occorre che l’obbligazione non sia sottoposta a condizione sospensiva non ancora verificata; non si considera più tale la condizione che non si è verificata per causa imputabile alla parte che aveva un interesse contrario al suo avverarsi.

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