ESECUZIONE FORZATA INDIVIDUALE

Attività processuale diretta a realizza: re coattivamente l’interesse del creditore. Questi, infatti, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore (art. 2910 c.c.), e quindi soddisfarsi sul ricavato ottenuto dalla loro vendita forzata. Si può ottenere dall’autorità l’esecuzione forzata soltanto in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido, ed esigibile. Sono titoli esecutivi quei provvedimenti del giudice o quelle determinazioni negoziali cui la legge attribuisce l’efficacia di iniziare il processo esecutivo (p.e. cambiale, assegno bancario, fede di deposito ecc.). L’esecuzione forzata colpisce unicamente i beni. Deve essere preceduta dalla notificazione del titolo e dal precetto, ossia dall’intimazione al debitore di soddisfare l’obbligazione entro un termine non minore di dieci giorni. Qualora il debitore continui a restare inadempiente, il creditore può procedere a pignoramento che consiste in una ingiunzione, fatta dall’ufficiale giudiziario al debitore, di astenersi da atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono assoggettati all’esecuzione. Il debitore può evitare il pignoramento pagando a mani dell’ufficiale giudiziario la somma dovuta, oltre le spese. Il pignoramento si attua con modalità diverse, secondo che esso abbia ad oggetto beni mobili o immobili. L’espropriazione mobiliare normalmente si fa presso il debitore, ma non tutti i suoi beni sono pignorabili: ve ne sono di assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.) e di relativamente impignorabili (art. 515 c.p.c.). Nell’espropriazione immobiliare il pignoramento deve essere trascritto. L’espropriazione può aver luogo anche presso terzi: o perché si tratti di crediti del debitore verso un terzo; o perché si tratti di cose mobili del debitore possedute da un terzo (art. 543 c.p.c.). Il procedimento è diretto dal pretore (pignoramento mobiliare o presso terzi) o da un giudice nominato dal presidente del tribunale (pignoramento immobiliare): al giudice dell’esecuzione 1e istanze si propongono verbalmente ed egli provvede con ordinanza che può revocare o modificare. Tutti i creditori dello stesso debitore, avendo uguale diritto di essere soddisfatti sui suoi beni, possono intervenire nella procedura esecutiva. I creditori intervenuti si trovano nella medesima posizione del creditore pignorante salve, in sede di distribuzione del ricavato, le cause legittime di prelazione. Trascorsi dieci giorni dal pignoramento, il creditore può chiedere l’assegnazione o la vendita dei beni. La vendita può farsi con o senza incanto. Il giudice dell’esecuzione può assegnare la cosa al creditore con ordinanza. La vendita fatta in più volte, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e di quelli intervenuti. Il residuo della somma ricavata è consegnato al debitore. Dall’espropriazione forzata va tenuta distinta la c.d. esecuzione forzata in forma specifica. Quest’ultima è un modo, sia pure particolare, di esercitare un diritto e presuppone un rapporto diretto con la cosa che ne costituisce l’oggetto ed è indipendente da un rapporto obbligatorio del quale la cosa stessa sia l’oggetto. Si distingue in esecuzione per consegna o rilascio di cosa determinata mobile o immobile (nel caso che non sia adempiuto l’obbligo di consegna o rilascio) e in esecuzione forzata degli obblighi di fare (nella quale l’obbligo è eseguito a spese dell’obbligato). La legge prevede che nel processo di esecuzione possa inserirsi un vero e proprio procedimento di cognizione, a seguito delle eventuali opposizioni che possono essere proposte o dal debitore, o dai creditori intervenuti o anche dai terzi. Il debitore può proporre opposizione sia all’intera esecuzione, qualora contesti il diritto del creditore ed agire in forma coattiva sui suoi beni o eccepisca l’inesistenza di un titolo esecutivo, sia ai singoli atti esecutivi che vengono posti in essere nel corso della procedura (vendita dei beni, distribuzione del ricavato ecc.). L’opposizione del terzo mira a far risultare che il bene esecutato non appartiene al debitore, ma è di sua proprietà. Le opposizioni dei creditori, infine, tendono a far rilevare eventuali irregolarità lesive dei propri diritti, specie nella fase di distribuzione della somma ricavata dalla vendita.

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