ESCUSSIONE
Azione del creditore che, previa formazione del titolo esecutivo, sottopone i beni del debitore ad esecuzione forzata per la realizzazione coattiva del suo credito. In modo più particolare, però, il termine è usato dalla legge per qualificare il diritto, detto beneficio di escussione, che un condebitore di grado posteriore ha di esigere che, prima di rivolgersi a lui, il creditore realizzi il suo credito sottoponendo ad esecuzione forzata i beni di un altro condebitore di grado anteriore. Il suddetto diritto, che ha la sua fonte o nella legge o in un negozio giuridico, può essere esercitato in tutti i casi in cui fra i condebitori manchi il vincolo della solidarietà; inoltre non può essere fatto valere quando è comprovato che il debitore principale versi in stato di impossibilità nei pagamenti. Il beneficio di escussione è dal codice civile espressamente previsto a favore del fideiussore che abbia convenuto col creditore di non essere tenuto a pagare prima dellescussione del debitore principale (il fideiussore però deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre allesecuzione e, salvo patto contrario, è tenuto ad anticipare le spese necessarie per la suddetta escussione); a favore dei soci della società semplice, i quali, richiesti del pagamento di debiti sociali, possono domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi; a favore dei soci della società in nome collettivo e dei soci accomandatari della società in accomandita semplice, dai quali i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dei debiti sociali se non dopo lescussione del patrimonio sociale. Effetti sostanziali simili a quelli che derivano dal beneficio di escussione possono, inoltre, ravvisarsi nel caso in cui la responsabilità di certi soci o degli amministratori, per le obbligazioni sociali, è dalla legge condizionata allinsolvenza o allinsufficienza del patrimonio della società per azioni o della società a responsabilità limitata, o alla liquidazione coatta amministrativa o al fallimento della società cooperativa.