ERRORE, CONCETTO GIURIDICO
Falsa rappresentazione della realtà che determina lannullamento del negozio giuridico, se è stata determinante della volontà dellautore della dichiarazione negoziale. Ad essa è equiparata lignoranza. Si distinguono diversi tipi di errore: lerrore-vizio (che cade sul processo interno di formazione della volontà: p.e., si afferma una cosa perché si crede erroneamente che essa sia effettivamente tale), lerrore-ostativo (che verte sulla dichiarazione: p.e., si scrive una cosa, ma se ne vuole in realtà unaltra), lerrore di fatto (che riguarda circostanze esterne), lerrore di diritto (che investe (esistenza o linterpretazione di una norma giuridica). Nei contratti si distingue anche tra un errore unilaterale, bilaterale o comune a seconda che la falsa rappresentazione venga ad incidere sulla volontà di una sola delle parti o su quella di entrambe (per ragioni, rispettivamente, differenti o simili). Perché produca (annullabilità del contratto, è necessario che lerrore sia essenziale e riconoscibile dallaltra parte. La prima condizione si verifica allorché lerrore di fatto cade sulla natura o sulloggetto del negozio, sulla identità o sulle qualità delloggetto della prestazione, sullidentità o sulle qualità personali dellaltro contraente (sempre che sia stato determinante del consenso), e quando lerrore di diritto è stato la ragione unica o principale del negozio. Non ha, invece, carattere di essenzialità lerrore che cade sui motivi che hanno indotto a concludere il contratto (al contrario che nel testamento e nella donazione, purché lerrore risulti dallatto e abbia valore determinante). Lerrore è riconoscibile quando laltro contraente, usando la normale diligenza, avrebbe potuto rilevarlo. Il contratto viziato da un errore che presenti entrambe le caratteristiche esaminate può essere annullato dal giudice su richiesta della parte interessata: lazione, però, si prescrive in cinque anni dal giorno della scoperta. Vi sono casi in cui la presenza di un errore, pur rilevante, non porta allannullamento: è lipotesi dellerrore di calcolo, nella quale non vi è distorsione della volontà, ma solo nella operazione matematica, che è sufficiente correggere.
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