EREDITÀ
È il complesso di rapporti patrimoniali attivi e passivi appartenenti al defunto al momento della morte e trasmessi ai suoi successori a titolo universale. Si devolve per testamento oppure (se questo manca) per legge. Leredità si acquista con laccettazione. Questa, che vede retroagire i propri effetti al momento dellapertura della successione, produce normalmente la confusione del patrimonio del defunto con quello dellerede, per cui il secondo è tenuto a rispondere delle obbligazioni del primo anche se le passività prevalgono sulle attività ricevute. La confusione dei due patrimoni, però, può essere evitata se si accetta leredità con beneficio di inventario o se i creditori del defunto chiedono la separazione dei beni di costui da quelli dellerede. Quando il chiamato non ha (ancora) accettato leredità e non si trova nel possesso dei beni ereditari (c.d. eredità vacante), il Pretore, su istanza delle persone interessate o anche dufficio, nomina un curatore delleredità giacente. Questi è tenuto a redigere linventario, ad amministrare i beni e, da ultimo, a render conto della propria amministrazione. Se, invece, il chiamato ha accettato leredità, egli può agire contro tutti coloro che possiedono beni ereditari al fine di ottenere il riconoscimento della propria qualità di erede e, di conseguenza, la restituzione dei beni medesimi (lo stesso può essere fatto nei confronti di tutti gli aventi causa da chi possiede i beni, a meno che questi non abbiano acquistato in buona fede ed a titolo oneroso). Leredità può anche formare oggetto di rinuncia. Questa, come laccettazione, ha effetto retroattivo, non può essere sottoposta a condizioni o a termini e può essere impugnata soltanto per violenza o per dolo (a differenza dellaccettazione, però, la rinuncia può essere revocata).