EREDITÀ

È il complesso di rapporti patrimoniali attivi e passivi appartenenti al defunto al momento della morte e trasmessi ai suoi successori a titolo universale. Si devolve per testamento oppure (se questo manca) per legge. L’eredità si acquista con l’accettazione. Questa, che vede retroagire i propri effetti al momento dell’apertura della successione, produce normalmente la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede, per cui il secondo è tenuto a rispondere delle obbligazioni del primo anche se le passività prevalgono sulle attività ricevute. La confusione dei due patrimoni, però, può essere evitata se si accetta l’eredità con beneficio di inventario o se i creditori del defunto chiedono la separazione dei beni di costui da quelli dell’erede. Quando il chiamato non ha (ancora) accettato l’eredità e non si trova nel possesso dei beni ereditari (c.d. eredità vacante), il Pretore, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità giacente. Questi è tenuto a redigere l’inventario, ad amministrare i beni e, da ultimo, a render conto della propria amministrazione. Se, invece, il chiamato ha accettato l’eredità, egli può agire contro tutti coloro che possiedono beni ereditari al fine di ottenere il riconoscimento della propria qualità di erede e, di conseguenza, la restituzione dei beni medesimi (lo stesso può essere fatto nei confronti di tutti gli aventi causa da chi possiede i beni, a meno che questi non abbiano acquistato in buona fede ed a titolo oneroso). L’eredità può anche formare oggetto di rinuncia. Questa, come l’accettazione, ha effetto retroattivo, non può essere sottoposta a condizioni o a termini e può essere impugnata soltanto per violenza o per dolo (a differenza dell’accettazione, però, la rinuncia può essere revocata).

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