ENTI DI INTERESSE PUBBLICO
Sono Enti di Interesse Pubblico le società appartenenti ad alcune categorie, indicate espressamente dalla legge, per le quali, in considerazione della particolare visibilità e importanza economica, la revisione legale viene assoggettata a obblighi più rigorosi. In base all’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 39/2010, sono Enti di Interesse Pubblico:
“a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
b) le banche;
c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;
e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
i) le società di intermediazione mobiliare;
l) le società di gestione del risparmio;
m) le società di investimento a capitale variabile;
n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
o) gli istituti di moneta elettronica;
p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB”.
Nell’ambito delle società che sono controllate da Enti di Interesse Pubblico, o che controllano Enti di Interesse Pubblico, o sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare in via regolamentare ulteriori società da qualificare Enti di Interesse Pubblico, in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e affidabilità dell'informativa finanziaria.
Negli Enti di Interesse Pubblico, e, salvo eccezioni definite in via regolamentare, nelle società appartenenti al loro gruppo, la revisione legale non può essere esercitata dal Collegio sindacale. Inoltre, al Collegio sindacale degli Enti di Interesse Pubblico sono attribuite le funzioni del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (art. 19, d.lgs. n. 39/2010).
Per i soggetti che svolgono la revisione legale su tali Enti, il d.lgs. n. 39/2010 prevede che: siano sottoposti alla vigilanza della Consob e assoggettati al controllo della qualità con cadenza per lo meno triennale (art. 20); debbano pubblicare annualmente una relazione di trasparenza contenente alcune informazioni di tipo descrittivo, tra cui quelle sulla propria struttura e sull’attività svolta (art. 18); siano assoggettati a regole più stringenti i materia di indipendenza (art. 17).
Redattore: Elena Falsetti
© 2011 ASSONEBB