ENTE PUBBLICO ECONOMICO
Impresa con personalità giuridica pubblica, diffusa in Italia nel secolo scorso, che svolgeva prevalentemente o esclusivamente attività industriale o commerciale di regola in regime di diritto privato (ma diversi atti, soprattutto interni, erano talvolta regolati dal diritto amministrativo) ed erano per lo più sottoposti al controllo giuridico-contabile della Corte dei conti. Per l’art. 2221 c.c. gli enti pubblici, che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, sono, in caso di insolvenza, assimilati ai piccoli imprenditori, sottratti alle procedure del fallimento e del concordato. Come forma di impresa l’ente pubblico è alternativa all’amministrazione autonoma e alla società per azioni (v. partecipazioni statali). Erano enti pubblici i grandi istituti di credito BNL, Istituto bancario San Paolo di Torino (v. Sanpaolo-IMI), Monte dei Paschi di Siena, Banco di Napoli; Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, IMI e diversi altri istituti di credito a medio-lungo termine, per i quali, tuttavia, la natura di impresa è rimasta discussa fino agli Ottanta. Erano enti pubblici economici l’INA, l’ENEL, l’Ente Poste (trasformazione dell’Amministrazione autonoma delle PT) e, inoltre, l’IRI, l’ENI e gli altri enti autonomi di gestione. Non era ente pubblico economico l’Ente Ferrovie dello Stato, istituito nel 1986 per trasformazione dell’Amministrazione autonoma delle FS. A partire dal 1992 gli enti pubblici economici sono stati progressivamente trasformati in spa.