DUMPING E SOVVENZIONI, DIRITTO COMUNITARIO
Il dumping consiste nella vendita di un prodotto su di un mercato estero a un prezzo più basso rispetto a quello praticato per un prodotto identico in vendita nel mercato di origine. Con l’espressione sovvenzioni si identificano, invece, quelle agevolazioni finanziarie, dirette e indirette, delle quali beneficiano delle imprese o categorie di imprese di un certo paese, sia con riguardo al processo produttivo, sia con riguardo all’esportazione di un prodotto e che abbiano quale effetto l’artificiale diminuzione dei costi a carico dell’impresa esportatrice. Durante il periodo transitorio previsto nel Trattato istitutivo della Comunità europea, il dumping intracomunitario, vale a dire tra i paesi aderenti alla Comunità, era sanzionato dall’ex art. 91. Successivamente allo scadere di tale periodo (il 31.12.1969), non è più ipotizzabile, all’interno del mercato comunitario, un fenomeno del tipo di quello ora indicato, in quanto il dumping presuppone due diversi mercati, quello di esportazione e quello di importazione e può essere colpito nel momento dell’immissione in quest’ultimo del prodotto venduto in dumping. Eventuali vendite a prezzi diversi di un prodotto all’interno della Comunità europea, pertanto, potrebbero ora essere sanzionate soltanto qualora ricadano nella fattispecie di cui agli artt. 81 (ex 85; accordi o pratiche concordati tra imprese o categorie di imprese atti a danneggiare la concorrenza) e 82 (ex 86; abuso di posizione dominante). Il dumping extracomunitario, vale a dire praticato da imprese provenienti da Paesi terzi, così come l’immissione nella Comunità di prodotti provenienti da paesi terzi con l’illegittimo sostegno di sovvenzioni, è invece sanzionato tramite regolamenti adottati dal Consiglio in base all’art. 133 (ex 113) del Trattato di Roma, concernente la politica commerciale. Il primo regolamento antidumping del Consiglio è quello che porta il n. 68/459, del 5.4.1968, più volte modificato e ora sostituito dal regolamento del Consiglio 94/3283, del 22.12.1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. La vigente normativa comunitaria nella materia è poi completata dal regolamento del Consiglio 94/3284, emanato alla stessa data del precedente e relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni e provenienti da paesi non membri della Comunità europea. Infine, dal rafforzamento della politica commerciale comune in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite. In base al regolamento 94/3283, si versa in ipotesi di dumping quando il prezzo di esportazione di un prodotto verso la Comunità europea è inferiore a un prezzo comparabile di un prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali. A livello internazionale, l’Atto finale dell’Uruguay Round (con il quale è stata istituita il WTO), sottoscritto da 111 paesi il 15 aprile 1994 a Marrakesh, contiene, tra l’altro, una revisione dei codici del Tokyo Round in materia di dumping e sovvenzioni. I due nuovi testi rispondono al fine di assicurare una maggiore trasparenza nello svolgersi della procedura antidumping e di ridurre il margine di discrezionalità nella determinazione del margine di dumping e del pregiudizio.