DOPPIA IMPOSIZIONE

Principio fondamentale del diritto tributario per cui la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. È chiaro, quindi, come nelle intenzioni del legislatore fiscale il presupposto (cioè il fenomeno economico-giuridico che, in quanto considerato per legge rilevante a fini fiscali, è pregiudiziale all’applicazione dell’imposta) vada visto, con riguardo a un determinato tributo, sotto un’ottica unitaria: esso non deve dar luogo a pluralità di tassazioni, anche se i suoi effetti coinvolgono la sfera giuridica di più soggetti. È evidente perciò che, se da un lato l’applicazione dell’imposta societaria (IRPEG) a una società di fatto esercente attività commerciale esclude l’applicazione dello stesso tributo a carico dei soci, stante l’unicità del presupposto (attività commerciale produttrice di redditi), dall’altro lato, al contrario, si è fuori campo della doppia imposizione laddove lo stesso presupposto determini l’applicazione di due imposte diverse anche se in capo a un solo soggetto giuridico. Si parla, in particolare, di doppia imposizione internazionale in relazione alle problematiche che derivano dal fatto che ciascuno Stato, nell’esercizio della propria potestà impositiva, stabilisce autonomamente i criteri di collegamento territoriale al fine di individuare i redditi tassabili, con la conseguenza che uno stesso reddito può risultare tassato in Stati diversi. In questo contesto la dottrina è solita distinguere tra doppia imposizione giuridica (che si ha quando un contribuente è tassato sullo stesso reddito da due Stati nell’esercizio della rispettiva potestà impositiva) e doppia imposizione economica (che si ha quando il reddito tassato è prodotto e percepito in due Stati diversi da contribuenti formalmente diversi ma nella sostanza legati da vincoli economici forti). Al fine di evitare i citati fenomeni di doppia imposizione gli Stati sono soliti stipulare trattati internazionali bilaterali appositi, le convenzioni fiscali per evitare le doppie imposizioni

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