DONAZIONE
Contratto tipico di liberalità, mediante il quale il donante procura al donatario un vantaggio patrimoniale senza ricevere un equivalente. Elementi caratteristici del contratto sono l’attribuzione patrimoniale, che determina un arricchimento del donatario e il correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità, ossia l’intenzione del donante di beneficare, cui deve corrispondere l’intenzione del donatario di ricevere il beneficio. La donazione è atto di straordinaria amministrazione e richiede la piena capacità di agire in chi la compie. Quanto alla forma, la legge prescrive che debba essere redatta con atto pubblico, a pena di nullità assoluta che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Fanno eccezione a tale regola le donazioni manuali di modico valore, come i regali d’uso e le c.d. donazioni indirette, che si concretano in atti di liberalità fatti sotto forme negoziali diverse dalla donazione (remissione di debito posta in essere nell’intento di beneficiare il debitore; pagamento di un debito altrui, eseguito per spirito di liberalità ecc.). La donazione si perfeziona con l’accettazione del donatario resa nello stesso atto o notificata posteriormente al donante; unica eccezione, la donazione obnuziale, per la quale non vi è bisogno di accettazione, anche se per produrre effetti deve essere seguita dalla celebrazione di un determinato matrimonio. Carattere precipuo delle donazioni è l’irrevocabilità, con l’eccezione della revoca per ingratitudine (in caso di fatti concreti di notevole gravità, indicati dalla legge, posti in essere dal donatario) e per sopravvenienza di figli (sul presupposto che la donazione non avrebbe avuto luogo in presenza di discendenti del donante). In detti casi, da un lato non è valida qualunque convenzione o clausola con la quale il donante rinunci preventivamente al diritto di revocare la donazione, dall’altro la revoca non opera automaticamente, ma occorre che sia chiesta. La revoca non ha efficacia retroattiva reale. I terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione non subiscono pregiudizio. Il contratto di donazione, come qualsiasi altro negozio giuridico, può contenere clausole accessorie, come la condizione, il termine e il modo; la donazione modale implica che il donatario, pena la risoluzione del contratto quando sia espressamente prevista, debba adempiere l’onere entro i limiti di valore della cosa donata. Col patto (o clausola) di riversibilità si stabilisce che i beni debbano essere restituiti al donante qualora il donatario premuoia allo stesso.