DOMICILIO

Luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 c.c.). La Costituzione, all’art. 14, ed il codice penale, all’art. 614, tutelano la inviolabilità del domicilio: in questo caso, però, per domicilio si deve intendere qualunque luogo in cui la persona riesca ad isolarsi dal mondo esterno ed a mettere al riparo la sua sfera privata. Per quanto riguarda, invece, la nozione civilistica, occorre anche che la decisione di stabilire in un certo luogo la sede degli interessi sia effettivamente attuata. Non sempre, però, viene assunta come criterio la situazione del soggetto interessato, perché talora si ha riguardo a quella di un altro soggetto: così, il minore ha il domicilio (legale) nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore (art. 45 c.c.). Per determinati atti o affari, infine, si può stabilire un domicilio speciale, diverso da quello generale. In questo caso la elezione di domicilio non è valida se non è fatta espressamente per iscritto (art. 47 c.c.). Dal domicilio si distinguono la residenza e la dimora. La residenza, infatti, è nel luogo in cui la persona ha dimora abituale; la dimora è il luogo in cui la persona si trova attualmente. La nozione di domicilio riguarda le persone fisiche (per le persone giuridiche si fa riferimento invece alla nozione di sede: art. 46 c.c.) ed è richiamata da diverse norme: p.e., per l’apertura della successione (art. 456 e. c.), o per l’adempimento dell’obbligazione (art. 1182 C.C.).

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×