DOMICILIAZIONE DI EFFETTI

Indicazione da parte del debitore del luogo in cui deve essere pagata una cambiale. Nella pratica degli affari non è infrequente che un debitore cambiario desideri pagare il suo debito, anziché presso il suo domicilio, presso quello di un terzo. La l. camb. (art. 4) infatti ammette che il titolo sia pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo di domicilio del trattario, sia in un altro luogo. La più frequente forma di domiciliazione è quella presso una banca, e si concreta con la formula pagabile presso la banca. Formule differenti, quali: appoggiare alla banca, incassare tramite banca e simili, non comportano domiciliazione dell’effetto presso la banca indicata e pertanto non spostano il luogo di pagamento, che resta quello figurante sul titolo come indirizzo del debitore. La domiciliazione presso una banca presuppone ovviamente che il debitore abbia preso accordi con la banca domiciliataria per il pagamento degli effetti a proprio carico, versandone la copertura o autorizzandone l’addebitamento in conto corrente. L’effetto domiciliato deve, in caso di mancato pagamento, essere protestato esclusivamente presso la banca domiciliataria e ciò anche se sul titolo sia stato indicato l’indirizzo del debitore.

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