DOLO
Uso di raggiri, artifizi o menzogne per indurre un soggetto a stipulare un negozio giuridico, che altrimenti non avrebbe concluso. Costituisce un vizio della volontà che determina l’annullabilità del negozio allorché il raggiro sia stato determinante. Accanto a questa ipotesi ne è prevista una meno grave, che altera solo relativamente la volontà del contraente, nel senso che quest’ultimo, che pure avrebbe concluso ugualmente il negozio, è indotto a contrarre a condizioni più onerose; essa produce conseguenze più limitate, dato che all’annullabilità è sostituito l’obbligo di risarcimento del danno, che spesso assume la forma di una diminuzione della controprestazione. Il dolo non ha rilevanza come vizio della volontà se si esaurisce nei comuni mezzi della pubblicità commerciale, tollerati nella vita degli affari, diretti ad allettare i consumatori. Sono infatti ammesse le esaltazioni pubblicitarie del prodotto, purché contenute nei limiti imposti dalla correttezza. L’azione di annullamento del contratto viziato da dolo è soggetta a prescrizione quinquennale e il termine decorre dal giorno in cui si ha conoscenza dell’inganno. L’annullamento è retroattivo: le parti devono restituire quanto già eventualmente ricevuto a titolo di adempimento. La prova del dolo deve essere fornita con particolare rigore, essendo insufficienti le mere presunzioni o induzioni. Il giudizio sulla idoneità del raggiro rappresenta, tuttavia, una valutazione di fatto rimessa alla piena discrezionalità decisoria del giudice di merito che può ritenere sufficiente a viziare il consenso, attese le circostanze, anche il semplice mendacio. In materia di responsabilità extracontrattuale si parla di dolo, come contrapposizione alla colpa, quando l’atto illecito è posto in essere con coscienza e volontà anche con riferimento ai suoi effetti. Tale concetto, sostanzialmente, non differisce dalla definizione che si dà del dolo nell’ambito del diritto penale, in cui è considerato come l’elemento psicologico del reato e che si ha quando il fatto punito dalla legge sia dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. In tale ipotesi si dice che il dolo è generico, per distinguerlo da quello specifico, in cui, per determinati reati, si richiede anche che l’autore agisca per uno scopo particolare, oggetto di previsione e volizione.