DOCUMENTI CONTRO ACCETTAZIONE
In sigla internazionalmente riconosciuta: D/A corrispondente a Delivery Against Acceptance (letteralmente: consegna contro accettazione) che, insieme alla sigla D/P, indica, nei pagamenti internazionali con rimessa documentaria, le modalità di consegna dei documenti al compratore e di incasso del corrispettivo. Il venditore, dopo la consegna delle merci al vettore, spicca una o più tratte cui allega una serie di documenti (fattura commerciale, documenti relativi alla quantità e al peso, polizza di carico e altri documenti di assicurazione, certificati di origine, sanitari ecc.), per cui si parla di tratta documentata. L’esportatore successivamente presenta la tratta alla sua banca, che provvederà a ottenerne l’accettazione attraverso un corrispondente operante sulla piazza dell’importatore. L’importatore, accettata la tratta, ritira i documenti; in caso di rifiuto la banca incaricata segue le istruzioni ricevute dall’esportatore che avrà indicato: se i documenti, una volta accettati, devono essere restituiti al cedente o trattenuti dalla banca cessionaria fino alla scadenza per l’incasso; se la tratta allegata ai documenti deve essere protestata per mancata accettazione o mancato pagamento; quali provvedimenti, a tutela delle merci, devono essere adottati in caso di mancato ritiro dei documenti. Il ricorso alla rimessa documentaria trova spiegazione nella necessità per gli esportatori esteri di cautelarsi contro il rischio che il compratore possa ritirare la merce prima del pagamento o di un impegno cambiario. La Camera di Commercio Internazionale ha introdotto norme e usi uniformi per il servizio incasso di documenti (pubblicazione in sigla: UCP522, in it. NEE522, del gennaio 1996), sulle quali tuttavia prevalgono, se non derogabili, le norme nazionali dei singoli paesi; inoltre in Italia, oltre alle norme del codice civile, vi sono disposizioni dell’ABI. Il regolamento con rimessa di documenti per l’incasso o l’accettazione, da un lato garantisce all’importatore, nel momento in cui paga o si impegna a farlo, che il venditore ha già eseguito la prestazione; d’altra parte, il venditore è certo che il compratore non può ritirare la merce senza aver adempiuto agli obblighi, anche se vi è il rischio che il compratore rifiuti di ritirare i documenti e ciò richiederebbe una vendita al meglio sulla piazza di destino o un rientro con relativi rischi e oneri. Per maggior tranquillità gli esportatori spesso richiedono agli importatori l’apertura di un credito documentario, che risolve radicalmente il problema del mancato ritiro in quanto è la banca stessa ad accettare la tratta e quindi ad assumersi l’obbligo del pagamento, una volta verificata la corrispondenza dei documenti con le condizioni indicate nel credito documentario stesso.