DUAL INCOME TAX (DIT)
Modalità agevolata di tassazione del reddito di impresa attuata attraverso l’assoggettamento ad aliquota ridotta della parte di tale reddito ricollegabile al rendimento ordinario della variazione in aumento del capitale proprio. Introdotta con d.lg. 18.12.1997 n. 466, ha lo scopo di favorire la capitalizzazione delle imprese tenendo conto delle esigenze di rafforzamento, efficienza e razionalizzazione dell’apparato produttivo, attraverso la configurazione di un trattamento di favore del reddito riferibile allo sfruttamento del capitale investito nell’impresa. Sono soggetti passivi del tributo i contribuenti costituiti secondo forme societarie e gli enti soggetti all’IRPEG, oltre che i soggetti esercenti attività imprenditoriale sottoposti all’IRPEF. Più in dettaglio, la DIT si applica alle società di capitali; alle società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (con particolari ulteriori benefici per le società di nuova quotazione); alle società di persone e imprese individuali, a condizione che il reddito di impresa sia determinato in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile; alle società di fatto; alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti (a eccezione degli enti non commerciali non residenti) per le attività svolte nel territorio dello Stato. È importante rilevare che le banche e le imprese di assicurazione sono state temporaneamente escluse dalla DIT, l’agevolazione in oggetto applicandosi a tali soggetti solo a partire dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996 (periodo di imposta 2000, per soggetti con periodo coincidente con l’anno solare). Si nota infine che sono escluse dal campo di applicazione della DIT le imprese soggette a fallimento e a liquidazione coatta amministrativa. Limitando l’esame delle modalità di applicazione dello specifico tributo ai soggetti IRPEG si precisa che è sottoposto a prelievo ridotto, per il tramite dell’applicazione di un’aliquota pari al 19%, il reddito netto dichiarato per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 30 settembre 1996. La remunerazione ordinaria, citata, è determinata con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo di ogni anno. Il capitale investito esistente alla data del 30 settembre 1996 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tenere conto dell’utile del medesimo esercizio. Il d.lg. n. 466 indica poi talune variazioni in aumento (p.e. i conferimenti in denaro oltre che gli utili accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell’art. 2426, comma 1 n. 4, c.c.) ed in diminuzione (p.e. le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti) specificamente rilevanti ai fini in oggetto. L’applicazione del beneficio di aliquota non poteva determinare un’aliquota media dell’imposta inferiore al 27%. Questo limite è stato abolito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2000. La parte di reddito che non fruisce del beneficio DIT viene computata in aumento del reddito suscettibile di essere tassato con aliquota ridotta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto. Il d.lg. n. 466 contempla specifiche disposizioni antielusive, volte a evitare il perfezionamento di manovre atte a far conseguire indebiti vantaggi in sede di applicazione del beneficio. Di particolare rilievo è la disciplina antielusiva prevista con riguardo ai gruppi di società, diretta a evitare possibili distorsive moltiplicazioni nell’applicazione della DIT, ed in particolare diretta a impedire che di un unico investimento si giovino, al contempo e per intero, più contribuenti. Gli Uffici finanziari possono inoltre perseguire l’interposizione fittizia nella titolarità dei redditi e disconoscere la rilevanza fiscale di operazioni poste in essere senza valide ragioni economiche e dirette a ottenere indebite riduzioni di imposta secondo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia. È in fase di approvazione (agosto 2001) una norma che prevede la soppressione della disciplina in oggetto e la sua sostituzione con provvedimenti agevolativi di altra natura. Il tributo in oggetto, salva l’applicazione per un periodo transitorio, è stato soppresso con l.18.10.2001, n. 383.