DIRIGENTE, IMPIEGO PRIVATO
Questa qualifica è prevista in genere per quel lavoratore subordinato che è preposto alla direzione dell’Azienda o ad un settore autonomo o ad un ramo di essa. Nel settore del credito è, più specificamente, dirigente quel lavoratore subordinato che - rivestendo un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale e svolgendo funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi imprenditoriali - sia dalla propria azienda come tale qualificato (c.d. investitura formale). Talvolta si distingue fra dirigente amministrativo e dirigente tecnico, a seconda dei ruoli svolti, della delega dei poteri ecc Il contratto di lavoro con i dirigenti è normalmente a tempo indeterminato. Può anche venir stipulato a termine nei limiti previsti dall’art. 4, l. 18.4.1962 n. 230 (cinque anni, con possibilità di recesso dell’interessato dopo un triennio; sul punto v. ora il d.lg. 6.9.2001 n. 368). Non tutte le leggi in materia di lavoro riguardano i dirigenti i quali, per il particolare carattere della loro prestazione, sono esclusi, p.e., dalle tutele legali concernenti la stabilità del posto, l’orario di lavoro ecc La Confederazione di categoria tipica dei dirigenti è la CIDA (Confederazione Italiana Dirigenti d’Azienda). Nell’ambito delle varie categorie (per le quali v. anche la voce categorie e qualifiche del personale) i più diretti collaboratori dei dirigenti sono rappresentati dai quadri.