DIRETTIVE EUROPEE SULLE BORSE
Si veda la voce Capital markets union - CMU
STORIA
La disciplina europea nel settore borsistico trova il suo fondamento principalmente negli artt. 2 e 44 (ex 54) TCE i quali, per favorire uno sviluppo armonioso delle attività economiche nella Comunità, attribuiscono al Consiglio e alla Commissione i poteri necessari per la garanzia dei diritti e degli interessi dei soci e dei terzi nei confronti delle società quotate. In conformità a tali principi, la Commissione aveva adottato il 25.7.1977 la raccomandazione 77/534/CEE di un Codice di condotta europeo concernente le transazioni sui valori mobiliari. La materia era inoltre regolata da alcune direttive del Consiglio che precisavano il quadro generale in cui banche, imprese di assicurazione, imprese di investimento in valori mobiliari e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), potevano esercitare la loro attività. Si trattava in particolare delle direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE, delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE, delle direttive 79/267/ CEE e 92/96/CEE e, infine, delle direttive 93/22/CEE e 85/611/CEE. Questa disciplina è stata significativamente innovata al fine di incrementare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, essenzialmente attraverso l’ampliamento dei poteri delle autorità competenti in materia. È da menzionare, in primo luogo, la direttiva 95/26/CE del 29 giugno 1995, che ha introdotto delle modifiche sia alla direttiva 93/22/CEE del 10.5.1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (modif. dalla direttiva 95/26/CE del 29.6.1995 e dalla direttiva 97/9/CE del 3.3.1997) che alla direttiva 85/611/CEE del 20.12.1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni OICVM. L’atto ha inteso così coordinare e uniformare la disciplina precedente introducendo e specificando il concetto di “stretti legami” quale criterio di valutazione dell’indipendenza dei diversi soggetti coinvolti. La direttiva precisa infatti che per stretti legami deve intendersi quella situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono o, nella prima ipotesi, legate da una partecipazione, ossia dal fatto di “detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa”, o, quale seconda ipotesi, sussiste un legame di controllo, ossia “il legame che esiste tra un’impresa madre e una figlia, in tutti i casi di cui all’articolo 1, paragrafi1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un’impresa; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese”. In relazione alle persone fisiche, la direttiva ulteriormente specifica che si ritiene costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche “anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo”. La norma sottolinea quindi come le autorità competenti non dovrebbero accordare o mantenere l’autorizzazione di un’impresa finanziaria qualora gli stretti legami che la uniscono ad altre persone fisiche o giuridiche siano tali da ostacolare l’effettivo esercizio del loro compito di vigilanza. Viene poi precisato che il solo fatto di acquisire una percentuale significativa del capitale di una società non costituisce una partecipazione da prendere in considerazione ai fini della direttiva in parola, purché tale acquisizione venga effettuata solo in quanto investimento temporaneo e non consenta di esercitare un’influenza sulla struttura e la politica finanziaria dell’impresa. La direttiva richiama anche in questo settore il fondamentale principio del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d’origine da cui scaturisce che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l’autorizzazione qualora elementi come il programma d’attività, l’ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l’impresa finanziaria ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato, e che quindi gli Stati membri devono esigere che l’amministrazione centrale di un’impresa finanziaria sia sempre situata nello Stato membro d’origine e che essa vi operi effettivamente. La Direttiva 95/26/CE, nel coordinare l’insieme delle disposizioni che disciplinano lo scambio di informazioni tra autorità per tutto il settore finanziario, come previsto dalla direttiva 93/22/CEE, richiama l’opportunità di rendere possibili gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi interessati al corretto andamento del settore finanziario (tra cui vengono richiamate le autorità monetarie e in particolare le Banche centrali) precisando peraltro che, qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni, sia necessario il previo esplicito assenso delle autorità competenti. La norma stabilisce poi espressamente che debba essere introdotto nella direttiva 85/611/CEE lo stesso regime di segreto professionale per le autorità incaricate dell’autorizzazione e della vigilanza sugli OICVM. Con la direttiva 97/9/CE del 3.3.1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, si è voluto puntare a un’armonizzazione minima in questo settore al fine di completare il mercato interno delle imprese di investimento. Si è così consentito che tra gli investitori e tali imprese si stabiliscano relazioni improntate a maggiore fiducia, segnatamente allorché si tratta di imprese originarie di altri Stati membri, evitando (o riducendo) le difficoltà che potrebbero derivare dall’applicazione, da parte di uno Stato membro ospitante, di norme nazionali, in materia di tutela degli investitori, non coordinate a livello comunitario.Affinamenti della disciplina degli OICVM sono stati introdotti dalla direttiva 2001/107/CE del 21.1.2002 e dalla direttiva 2001/108/CE del 21.1.2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE per regolamentare le società di gestione (SGR) e i prospetti semplificati disciplinare taluni OICVM, con riguardo agli investimenti. La direttiva 2001/34/CE del 28.5.2001 si propone, invece, di coordinare le condizioni d’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale delle borse valori e l’informazione da pubblicare su detti valori al fine di rendere equivalente la tutela degli investitori sul piano comunitario. Infine, la direttiva 89/592/CEE del 13.11.1989 coordina le normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading).