DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Direttive per la costruzione del mercato unico del settore dell’intermediazione finanziaria (ovvero “del mercato dei valori mobiliari”, come si esprimono le direttive comunitarie) diventato operativo dal 1°.1.1996 almeno per ciò che riguarda la liberalizzazione delle operazioni di valori mobiliari (v. mercato unico dei servizi finanziari; v. anche direttive comunitarie sulle borse).
Si veda MIFID I (Enciclopedia) MIFID II e Unione bancaria (Enciclopedia)
Le definizioni elementari (di intermediari finanziari, di valori mobiliari e di mercato dei valori mobiliari) sono state stese nella raccomandazione 77/534/CEE della Commissione del 25.7.1977, contenente la proposta di un codice di condotta e che è quindi nota anche come Codice di Condotta Europeo sulle transazioni in valori mobiliari. Sulla base di questa raccomandazione vennero emanate le due direttive 79/279/CEE del 5.3.1979, 80/390/CEE del 17.3.1980, 82/121/CEE del 15.2.1982 e 88/627/CEE del 12.12.1988, riguardanti le condizioni per l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e le informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale (nelle prime due sono previsti in specie l’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo e della relazione semestrale, per la quale v. informazione societaria). Le quattro direttive sono state abrogate e sostituite dalla direttiva 2001/34/CE del 28.5.2001. Altri provvedimenti importanti sono la direttiva 85/611/CEE del 20.12.1985, oggetto di una lunga serie di modifiche, che uniforma tra i Paesi membri le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni OICVM; la direttiva 89/592/CEE del 13.11.1989, sull’insider trading; la direttiva 93/22/CEE dell’10.5.1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (modif. dalle direttive 95/26/CE del 28.6.1995 e 97/9/CE del 3.3.1997) che rappresenta per i servizi di investimento ciò che è stata la Seconda direttiva per il settore bancario. La direttiva 93/22/CEE, infatti, fissa anche per i servizi di investimento i principi di armonizzazione minimale, del controllo del Paese di origine (home country control) e del mutuo riconoscimento. Essa ha, inoltre, avuto un notevole impatto economico con la liberalizzazione dell’accesso alle borse di valori mobiliari e ai mercati di strumenti finanziari che ha esteso alle banche il principio del libero accesso delle imprese di investimento ai mercati regolamentati, abolendo la regola dell’esclusione delle banche dall’attività di borsa, rigidamente rispettata per secoli in taluni ordinamenti. La direttiva 93/6/CEE del 15.3.1993 (modif. dalla direttiva 98/31/CE del 22.6.1998) disciplina l’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (questi ultimi in quanto operanti nei mercati mobiliari.) con l’obiettivo di realizzare la parità di trattamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, armonizzando gli obblighi patrimoniali (fissazione dei requisiti di capitale minimo iniziale, ai quali si aggiungono i requisiti di patrimonializzazione e copertura dei rischi). La direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 che impone a ogni Stato membro di provvedere a che nel suo territorio siano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi d’indennizzo degli investitori. Con qualche eccezione ammessa, nessuna impresa d’investimento autorizzata in tale Stato membro può svolgere operazioni d’investimento senza partecipare ad uno di tali sistemi. Da ricordare, infine, la raccomandazione 2000/408/CE della Commissione, del 2.6. 2000, relativa alla presentazione di informazioni integrative in materia di strumenti finanziari e di altro tipo a completamento dell’informativa prevista dalla direttiva 86/635/CEE relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. La dir. 2004/39 del 21l4l2004 tratta dei servizi di investimento e dei mercati degli strumenti finanziari.