DIMORA
Luogo in cui la persona si trova attualmente. Si tratta quindi di una situazione transitoria, non priva però di un minimo di stabilità (non basta, p.e., una sosta di un giorno in albergo). A differenza del domicilio e della residenza, la dimora non è definita dalla legge: non per questo, però, è priva di rilevanza giuridica. Così, il codice di procedura civile dispone che è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la dimora, se la residenza od il domicilio sono sconosciuti (art. 18 c.p.c.). Parimenti, se non è noto il comune di residenza del destinatario, le notificazioni si eseguono nel comune di dimora.