DILAZIONE
Differimento della scadenza di un’obbligazione, di solito avente contenuto pecuniario, ad una data successiva a quella prevista per l’adempimento. Tale differimento, che in casi eccezionali, espressamente previsti dalla legge, può essere concesso dal giudice, è di solito il risultato di una convenzione fra debitore e creditore (c.d. pactum de non petendo). La convenzione può essere anche contemporanea all’assunzione dell’obbligazione (come quando le parti, stabilendo una penale per il ritardo nell’adempimento, implicitamente ammettono la possibilità di un differimento dello stesso) e costituisce un’ipotesi di modificazione di un elemento accessorio dell’obbligazione, che però non produce novazione. L’istituto della dilazione interessa in particolare la cambiale, la proroga della cui scadenza non è esclusa dal fatto che non sono ammessi giorni di rispetto né legali né giudiziari, importando tale principio la sola conseguenza che ogni accordo precedente o successivo all’assunzione di obbligazioni cambiarie, diretto a consentire un differimento della scadenza, è efficace limitatamente ai rapporti fra i contraenti e non è opponibile al portatore di buona fede. La suddetta proroga si realizza di solito col rilascio di un nuovo titolo a scadenza più lontana, ma può anche essere effettuata con una correzione; questa è valida nei rapporti fra il portatore ed il debitore se l’accordo risulta dal contesto cambiario mediante sottoscrizione della correzione, mentre produce gli effetti di un’alterazione rispetto agli eventuali giranti la cui firma sia stata apposta quando la cambiale aveva la scadenza originaria. Va, infine, precisato che non importa dilazione il fatto che il protesto non possa essere levato il giorno di scadenza, né il fatto che, se il creditore si vale della facoltà di ritardare la presentazione o il protesto fino al secondo giorno successivo a quello di scadenza, il debitore viene in pratica a godere di un rinvio del pagamento, trattandosi in questo caso di una semplice possibilità, che peraltro spesso è dal creditore subordinata al pagamento di un corrispettivo (le banche fanno pagare un modesto diritto per la c.d. proroga). Nella prassi commerciale, se il venditore concede una dilazione, si suole dire che al pagamento a pronti viene sostituito quello differito e si parla di credito mercantile se la dilazione viene concessa ad altro commerciante, che di solito perde lo sconto di cassa. Si parla, invece, di credito al consumo se la dilazione è concessa al consumatore.