DEPOSITO NELL'INTERESSE DEL TERZO

Contratto di deposito bancario stipulato da un soggetto, ma a beneficio di un altro soggetto, del quale lo stipulante si presume mandatario. Tale rapporto giuridico può essere realizzato in due modi distinti: o intestando il libretto di risparmio nominativo a terzi, ma con annotazione che il deposito è stato effettuato dallo stipulante; ovvero intestando il libretto a nome del depositante, ma con annotazione che i pagamenti da parte della banca depositaria dovranno essere effettuati a favore di altri. L’effettivo rapporto tra depositante e beneficiario, sottostante al contratto di deposito, è irrilevante nei confronti della banca, sicché, ove il libretto sia intestato al depositante, il terzo può considerarsi titolare del deposito soltanto da un punto di vista economico. Inoltre, l’eventuale invalidità del negozio sottostante non intacca la validità del contratto stipulato con la banca. Naturalmente colui che vi abbia interesse potrà esperire le azioni giudiziarie o cautelari, in modo da impedire alla banca la consegna dei beni, ai sensi dell’art. 1772, comma 2, c.c., al beneficiario. Il contratto può essere qualificato come contratto a favore di terzo, ai sensi degli artt. 1411 e ss. c.c. L’esercizio del diritto da parte del beneficiario può essere vincolato, cioè sottoposto a condizione, termine o modo. Trattandosi di libretto a risparmio nominativo, il vincolo deve essere annotato sul libretto stesso dalla banca, la cui prestazione a favore del terzo trova un limite nel vincolo cosi apposto. Per quanto riguarda la possibilità di revoca da parte del depositante, se la prestazione a favore del terzo è sottoposta a un modo o a una condizione, l’adesione del terzo al contratto fa venir meno il potere di revoca; se invece la prestazione è vincolata a un termine, l’adesione del beneficiario non produce effetto prima della scadenza del termine stesso. Un’ipotesi particolare riconducibile alla figura in esame è il cd. deposito in funzione di garanzia. Tale fattispecie, espressamente regolata dall’art. 1773 c.c., si può verificare quando un soggetto, avendo venduto un bene sotto condizione sospensiva, vuole assicurarsi che, verificandosi la condizione, non vi saranno difficoltà ad incassare il prezzo pattuito. A tal fine, si accorda con l’acquirente nel senso che questi, al momento della stipulazione, depositi il prezzo presso una banca. Avverandosi la condizione posta in contratto, la banca verserà il prezzo al venditore. Quando l’attribuzione patrimoniale a favore del terzo si verifichi a titolo gratuito il deposito a favore del terzo può configurare un’ipotesi di donazione indiretta.

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