DEPOSITO
Contratto col quale una parte (depositario) riceve in consegna da un’altra (depositante) una cosa mobile, con l’obbligo di custodirla, cioè di conservarla materialmente, e di restituirla in natura, nella sua identità. Il negozio, che non richiede una forma particolare, è di durata, in quanto l’attività di custodia è continuativa, ed è un contratto reale, in quanto si perfeziona con la consegna; questa, però, non importa il trasferimento della proprietà della cosa, sicché ogni rischio o pericolo incombe sul depositante, il quale esercita il possesso a mezzo del depositario, che ne è solo il detentore. Oggetto del deposito può essere solo una cosa mobile, purché suscettibile di conservazione materiale. Il depositario svolge l’attività di custodia in modo autonomo, ma deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, deve di regola rispettare il modo di custodia che sia stato convenuto e non può, senza il consenso del depositante, servirsi della cosa o darla in deposito ad altri. In ordine alla restituzione la legge stabilisce che essa può avvenire a richiesta del depositante o del depositario, salvo che sia stato fissato un termine, il quale, in dipendenza dell’utilità che le parti si ripromettono dal contratto, può variare di durata (si usa distinguere, nell’ambito di certi contratti tipici, fra deposito a breve o medio o lungo termine). La legge, in ordine alla restituzione, indica a chi essa va fatta o come deve comportarsi il depositario in caso di rivendicazione (v. azioni petitorie) e disciplina i casi della pluralità di depositanti o di depositari; del deposito fatto anche nell’interesse di un terzo (v. deposito nell’interesse del terzo) di morte del depositario. Stabilisce, poi, il luogo in cui la restituzione, a spese del depositante, deve avvenire, estende l’obbligo di restituzione ai frutti della cosa e sancisce che il depositario, se la detenzione della cosa gli è tolta in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, è liberato dall’obbligo di restituzione, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente il fatto al depositante. Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti, nel qual caso il depositante, oltre che rimborsare al depositario le spese fatte per conservare la casa e tenerlo indenne delle eventuali perdite subite, deve pagargli ìl compenso pattuito. Il deposito di cui finora si è detto si suole definire regolare per distinguerlo dal deposito, definito irregolare dalla stessa legge, che ricorre quando il contratto ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili con facoltà per il depositario di servirsene; in questo caso il depositario acquista la proprietà della cosa ed è tenuto a restituire un bene della stessa specie e qualità, onde si applicano, oltre alle norme proprie del deposito regolare, anche quelle relative al mutuo, per quanto è possibile. Per effetto del trasferimento della proprietà della cosa nel deposito irregolare resta trasferito anche il rischio del caso fortuito e viene meno l’obbligo della custodia a carico del depositario. Il deposito irregolare è un contratto sui generis, che parte della dottrina inquadra nei contratti di credito e che presenta caratteristiche analoghe a quelle del contratto di mutuo; se ha per oggetto una somma di denaro, si applicano le norme del codice civile in ordine alla specie di moneta con cui vanno estinte le obbligazioni pecuniarie oltre che la norma in base alla quale, salvo diversa convenzione, la restituzione deve comprendere anche gli interessi compensativi. Sono figure particolari di deposito: il deposito di merci nei magazzini generali, che può dar luogo al rilascio di una fede di deposito e di una nota di pegno, le quali sono speciali titoli nominativi di credito (c.d. rappresentativi di merci) trasferibili mediante girata ed il cui possesso importa diritti sulle merci depositate; il deposito franco, cuì sono estensibìli le norme sul deposito di merci nei magazzini generali e che è caratterizzato dal fatto che le merci provenienti dall’estero vengono depositate, in appositi locali, in provvisoria franchigia doganale, in modo che, se riesportate, restano esentate dal dazio doganale di entrata; il deposito doganale, che ha la stessa funzione del deposito franco ed è ulteriormente caratterizzato dal fatto che i locali, in cui avviene il deposito delle merci, sono di proprietà della dogana o da questa controllati; il deposito liberatorio, eseguito dal debitore ed avente l’effetto, se accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, di liberare il debitore dalla sua obbligazione.