DEBITO D'IMPOSTA

Situazione passiva relativa a un soggetto sul quale, al verificarsi di determinati fatti giuridicamente rilevanti, incombe l’obbligo di eseguire una prestazione di carattere tributario nei confronti dell’ente impositore. L’adempimento di tale obbligo, per le principali imposte (IRPEF; IRPEG; IVA) è attribuito in via diretta, cioè senza l’intervento attivo della pubblica amministrazione, a quei soggetti che, nell’osservanza di particolari formalità ed entro un termine strettamente determinato, sono tenuti a quantificare e a liquidare, con le modalità stabilite dalla legge, l’imposta dovuta. Per altri tributi, invece (registro, successione), la liquidazione viene effettuata direttamente dall’Amministrazione finanziaria sulla base dell’atto o della dichiarazione presentati dal contribuente. Può infine avvenire che la Finanza, onde conseguire il suo credito, debba attivarsi, mediante l’emissione di un atto amministrativo, il ruolo d’imposta. L’ente impositore, peraltro, conserva sempre la facoltà di controllo e di rettifica in ordine al dichiarato ed al liquidato dal debitore o dall’Ufficio stesso. Dall’esercizio di tale potere, che si concreta nell’emissione del c.d. atto di “accertamento”, deriva il sorgere di una situazione debitoria del contribuente, il cui effetto preclusivo può essere modificato solo mediante l’esperimento dei rimedi previsti dalla legge; in tale ipotesi spetta al giudice di quantificare il debito di imposta. Il mancato adempimento della prestazione fa sorgere il diritto del creditore di veder realizzata la sua pretesa mediante l’assoggettamento a esecuzione forzata del patrimonio dell’inadempiente. Pertanto la legge attribuisce direttamente all’amministrazione la potestà di creare un titolo esecutivo amministrativo, il ruolo (v. ruolo dei contribuenti), con l’intento di realizzare coattivamente il suo credito. Al riguardo va segnalato che, a seguito dell’entrata in vigore del d.p.r. 28.1.1988 n. 43 concernente l’istituzione del servizio centrale di riscossione dei tributi,, non esiste più l’ingiunzione fiscale come titolo esecutivo che consente all’Amministrazione finanziaria di realizzare coattivamente il suo credito. L’art. 67, d.p.r. n. 43 ha esteso infatti anche alla riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette il meccanismo di riscossione tramite formazione di ruoli. Unitamente ai debitori principali ed ai coobbligati solidali, vale a dire ai contribuenti nei cui riguardi il presupposto d’imposta si realizza, e che sono quindi diretti titolari dell’imposizione, altri soggetti, quali il sostituto ed il responsabile d’imposta, si trovano, se pur in via mediata, in una posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione fiscale. Il sostituto, infatti, pur trovandosi in una relazione indiretta rispetto al presupposto, è egualmente titolare di un debito posto a suo carico da una norma di legge (p.e. gli istituti di credito e l’amministrazione delle poste devono effettuare una ritenuta a titolo di acconto quando liquidano interessi, premi, ed altri frutti ai correntisti ed ai depositanti). Similmente la qualifica di debitore spetta anche al responsabile che, secondo la legge, è tenuto, in una sorta di co-obbligazione solidale, all’adempimento, anche se in virtù di una obbligazione sussidiaria rispetto a quella del soggetto principale. Il sistema di riscossione dei tributi è stato profondamente riformato con d.lg. 22.2.1999 n. 37, d.lg. 26.2.1999 n. 46, d.lg. 13.4.1999 n. 112 (v.riscossione dei tributi).

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