DEBITO

Situazione soggettiva passiva del rapporto obbligatorio che consiste, in generale, nell’obbligo di eseguire una determinata prestazione patrimoniale a favore di colui che vi ha diritto, contrapponendosi al credito. I debiti, come le obbligazioni, possono essere condizionali, solidali, alternativi, divisibili, indivisibili ecc. La posizione debitoria si ricollega sempre ad una persona determinata; essa può, tuttavia, essere trasferita da un soggetto ad un altro, sia per atto tra vivi (accollo, delegazione e espromissione), sia per causa di morte (v. successione per causa di morte). Secondo una accreditata dottrina, peraltro, il debito indica uno dei due elementi (l’altro è la responsabilità) nei quali si scompone il lato passivo del rapporto obbligatorio. L’originario momento logico dell’obbligazione sarebbe costituito dal puro debito, ossia dal dovere del debitore, cui corrisponde una legittima aspettativa del creditore. Il secondo momento sarebbe costituito dalla responsabilità, che consiste in uno stato di assoggettamento (dei beni), cui corrisponde un vero diritto soggettivo del creditore di far valere quell’assoggettamento: tale momento sopravviene nel caso di eventuale inadempimento del dovere di prestazione e si risolve nel potere del creditore di espropriare i beni del debitore (v. esecuzione forzata individuale). Questa separazione è in particolar modo evidente in quegli istituti nei quali vi sarebbe debito senza responsabilità (p.e obbligazioni naturali come il debito di gioco); debito con responsabilità limitata (p.e. fondo patrimoniale); responsabilità senza debito (p.e. terzo datore di ipoteca o di pegno per l’altrui debito). Il debito, ai fini di una più efficace tutela del creditore, può essere assistito da garanzie reali (v. pegno; ipoteca) o personali (v. fideiussione). Considerandolo come prestazione cui è tenuto un soggetto, si possono distinguere un debito portabile (portable) e un debito chiedibile (querable). Il primo si ha quando la prestazione deve essere adempiuta presso il domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (ciò vale, p.e., per le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro) e, in caso di inadempimento, si ha automaticamente la mora del debitore al momento stesso della scadenza dell’obbligazione. Il secondo è il debito che deve essere adempiuto nel domicilio del debitore; in questo caso la mora comincia soltanto quando il creditore si presenta al domicilio del debitore e gli richiede il pagamento. Si distingue il debito di valore da quello di valuta. Il primo è, anzitutto, quello che ha per oggetto un bene reale diverso dal denaro e necessariamente si risolve in un’obbligazione pecuniaria come suo equivalente. È altresì debito di valore quello che ha per oggetto una prestazione da effettuarsi con moneta considerata nel suo valore intrinseco, e non secondo il suo valore nominale. Sotto tale aspetto costituiscono casi di debito di valore quelli nei quali la prestazione debba effettuarsi: con moneta estera effettiva; con moneta legale ragguagliata, allorché la somma dovuta sia stata determinata in moneta non avente più corso legale al tempo del pagamento. Configurano, infine, debiti di valore le diverse clausole di garanzia monetaria (come la clausola oro). Debito di valuta è quello che ha per oggetto una prestazione da effettuarsi con moneta avente corso legale nello Stato, al tempo del pagamento. Si contrappone a quella di valore, perché la moneta è considerata nel suo valore nominale e non in relazione al suo potere d’acquisto. Nel linguaggio contabile il termine “debito” indica una esigibilità gravante su un’azienda, in relazione a pagamenti da effettuare a saldo di beni o servizi acquistati (c.d. debiti di funzionamento), ovvero a saldo di prestiti attinti (c.d. debiti di finanziamento). A qualsiasi specie appartenga, esso grava sul patrimonio come un elemento negativo e costituisce una passività aziendale. Particolare importanza assumono, nel settore pubblico, i debiti contratti dallo Stato (sia al suo interno che all’estero), dagli enti pubblici e dalle aziende statali autonome (v. debito pubblico).

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