CROCESEGNO

Apposizione di un segno di croce in sostituzione della sottoscrizione da parte di persona analfabeta o altrimenti impedita. Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. Soltanto per la cambiale agraria, di somma non superiore alle lire 100.000, la l. 5.12.1949 n. 918 ammette, in via eccezionale, che la sottoscrizione del debitore, emittente, sia sostituita dal suo “crocesegno”, ove egli dichiari di non sapere scrivere o non possa firmare per impedimento fisico. In questo caso il segno di croce deve essere controfirmato da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici e la firma di costoro deve essere autenticata da un notaio o dal sindaco o dal giudice conciliatore.

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