CRITERI DI CONVERGENZA

Criteri fissati dal Trattato di Maastricht del 1992 (fr. critères de convergence; ingl. convergence criteria) e che devono essere rispettati dagli Stati membri per poter partecipare alla terza fase, partita il 1°.1.1999, dell’UEM. L’obiettivo della convergenza delle economie degli Stati membri verso condizioni comuni di stabilità e di sviluppo entra nella politica economica comunitaria alla fine degli anni Sessanta (costruzione dell’Unione monetaria europea deliberata all’Aja nel Vertice del 1969, accantonato nei due decenni successivi per io perdurare della crisi e dell’instabilità economia e monetaria internazionale). Fino agli inizi degli anni Novanta si è perseguita la convergenza economico-sociale, attraverso i meccanismi dei fondi strutturali e la convergenza monetaria con la breve esperienza del serpente monetario del 1972-78 e con quella successiva del Sistema monetario europeo (SME) dal 1979 in poi. Col Trattato di Maastricht del 1992 istitutivo dell’UE si dà avvio all’UEM da realizzare in tre fasi (1°.7.1991-31.12.1993; 1°.1.1994-31.12.1998; 1°.1.1999-31.12.2001), l’ultima culminante con l’entrata in vigore dell’euro e in attività dell’Eurosistema. Per accedere a questa terza fase uno Stato membro deve soddisfare al criterio della convergenza della legislazione e a cinque criteri di convergenza monetaria e di convergenza fiscale (art. 121 TCE). Questi due ultimi sono i seguenti: a) il rapporto tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) non deve essere superiore al 3%; b) il rapporto tra debito pubblico e PIL non deve essere superiore al 60%; c) il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi e un tasso medio di inflazione che, rilevato nel periodo di un anno anteriormente all’esame, non superi di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; d) un tasso di interesse nominale medio a lungo termine che non abbia superato di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; e) il rispetto dei margini di fluttuazione previsti dallo SME nei due anni prima dell’esame. Deputato a compiere l’esame è il Consiglio dell’UE sulla base di relazioni redatte dalla Commissione e dalla BCE. I criteri sono stabiliti dall’art.121 TCE e precisati in due Protocolli allegati al TCE, uno sulla procedura per i disavanzi eccessivi, l’altro sui criteri di convergenza. I criteri a) e b) sono aggregati nel concetto di disavanzo eccessivo (art. 104 TCE) e la rigidità della soglia del 3% e del 60% è superabile se il primo è diminuito in modo sostanziale e continuo e ha raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento e il secondo si sta riducendo in misura sufficiente e si avvicina al valore di riferimento con ritmo adeguato. I termini di questi trends non sono precisati dal trattato e dai protocolli e l’apprezzamento su di essi è, anzi, rimesso nel merito al Consiglio dell’UE, che decide a maggioranza qualificata. Il Consiglio dell’UE decide anche se gli Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica. Per gli 11 Stati membri ciò è avvenuto con decisione 98/317/CE del Consiglio, del 3 maggio 1998 e per la Grecia con decisione 2000/427/ CE del Consiglio, del 19 giugno 2000. Si noti che i criteri del disavanzo eccessivo devono continuare a essere rispettati anche dopo l’entrata in vigore della terza fase dell’UEM. L’art.116 n.2 parla, infatti, di “convergenza durevole dei risultati economici”. A sostegno della politica di convergenza duratura il Consiglio europeoha adottato nel giugno 1997 il Patto di stabilità e crescita, che comprende due regolamenti ed è volto a garantire la disciplina di bilancio nell’ambito della UEM. Una dichiarazione del Consiglio del maggio 1998 ha completato il Patto e ne amplia gli impegni.

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