CREDITORE
Soggetto attivo del rapporto obbligatorio, cioè persona fisica o giuridica che ha diritto ad ottenere, anche in via coattiva, l’adempimento specifico della prestazione oggetto del rapporto o l’equivalente pecuniario di essa quale risarcimento dei danni. Di regola il creditore, oltre che destinatario della prestazione, è anche il titolare dell’interesse a riceverla, salvo che tale interesse, eccezionalmente, appartenga a soggetto diverso. In genere, il creditore è individuato fin dal nascere dell’obbligazione; in caso contrario nel rapporto obbligatorio debbono essere presenti gli elementi per individuarlo, come avviene nelle obbligazioni nascenti da titoli di credito, specie se al portatore, o da promessa al pubblico (art. 1989 c.c.), o nel contratto per conto di chi spetta. Titolari del diritto ad ottenere l’adempimento specifico o l’equivalente pecuniario della prestazione possono, infine, anche essere, con uguali poteri, più soggetti, come nelle obbligazioni in solido dal lato attivo, nelle quali ciascuno tra più creditori ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione con conseguente liberazione del debitore verso tutti i creditori (v. obbligazione solidale).