CREDITO SU PEGNO

Detto anche credito pignoratizio. Attività creditizia regolata dalla l. 10.5.1938 n. 745 e dal r.d. 25.5.1939 n. 1279, consistente nella concessione di prestiti di importo anche minimo, a miti condizioni, con garanzia di credito su cose mobili. È stato un antecessore del credito al consumo ed era riservato, in Italia, istituzionalmente ai Monti di credito su pegno di prima e di seconda categoria, oltre che alle Casse di risparmio e agli istituti di credito di diritto pubblico che lo praticavano in base ai loro statuti e alle agenzie di prestito su pegno (v.agenzia di prestito su pegno). Le altre aziende di credito che alla data di entrata in vigore della l.b. 1936 lo esercitavano potevano continuare a farlo ma con un’autorizzazione della Banca d’Italia da rinnovare annualmente. Questo sistema chiuso di credito speciale è stato liquidato con al riforma bancaria degli anni Novanta. L’art. 48 TUBC consente infatti a tutte le banche di intraprendere l’esercizio del credito su pegno di cose mobili dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d’Italia (v. anche: licenza per le agenzie di prestito su pegno).

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