CREDITO SPECIALE
Denominazione che assumeva, vigendo il principio di specializzazione bancaria prima del riforma apportata dal TUBC (d.lg. 1.9.1993 n. 385) l’attività creditizia caratterizzata tradizionalmente dalla destinazione a sovvenire peculiari esigenze, generalmente a medio o lungo termine, diverse da quelle considerate di credito ordinario. Coincide quasi interamente col credito a medio e lungo termine ed era esercitato dagli istituti di credito speciale. Rientravano in questa categoria le seguenti specie di credito: credito agrario, credito alberghiero e turistico, credito all’esportazione, credito alla cooperazione, credito alle opere pubbliche e agli impianti di pubblica utilità, credito artigiano, credito cinematografico, credito edilizio, credito fondiario, credito immobiliare, credito industriale, credito minerario, credito mobiliare, credito navale, credito per gli impianti sportivi. Alcune di queste specie di credito (credito fondiario, credito agrario e peschereccio, credito alle opere pubbliche) sono elencate nel Tit. II, Capo VI, Sez. I del TUBC sotto la dizione collettiva di “particolari operazioni di credito”, peraltro aperte a tutte le banche.