CREDITO D'IMPOSTA

Espressione con la quale si designano istituti di diritto fiscale di natura eterogenea. Di rilevante interesse è il credito d’imposta sui dividendi profondamente modifi cato con d.lg. 18.12.1997 n. 467. In particolare, nel nuovo regime di tassazione dei dividendi societari è necessario distinguere, in capo alla società che eroga gli stessi, tra imposte effettivamente assolte, anche in via sostitutiva, a titolo di IRPEG, a fronte delle quali può essere attribuito al socio un credito di imposta ordinario o pieno, e imposte da considerarsi virtuali, perché mai versate, a fronte delle quali viene attribuito al socio un credito di imposta limitato. L’art. 14, primo comma del TUIR dispone infatti a questo proposito che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 87, al contribuente è attribuito un credito di imposta pari al 58,73% dell’ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell’ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 105”. Questi principi sono resi concretamente operanti attraverso il meccanismo dei c.d. canestri, che raccolgono gli importi complessivi delle imposte pagate in misura piena (canestro A) o limitata (canestro B) dalla società. Questo meccanismo consente, in specie, di memorizzare separatamente le imposte virtuali che servono da copertura al credito di imposta limitato, da quelle effettivamente assolte e costituenti titolo per l’attribuzione del credito di imposta ordinario, tanto nella fase della loro determinazione, quanto in quella del loro impiego per la copertura del credito di imposta da attribuire ai soci. Diverse sono le modalità di esercizio dei benefici in oggetto. Ed infatti, il credito di imposta pieno viene aggiunto all’utile percepito e agli altri redditi dichiarati per determinare il reddito imponibile e l’IRPEF complessiva; successivamente viene scomputato dalla stessa IRPEF per determinare il saldo da pagare o riportare a nuovo. Invece, il credito di imposta limitato viene aggiunto agli utili percepiti e agli altri redditi per determinare il reddito imponibile e la complessiva IRPEF ma, a differenza del caso precedente, viene successivamente scomputato dall’imposta solo nei limiti dell’IRPEF relativa agli utili sui quali è stato attribuito. Inoltre, in caso di saldo a credito non risulta possibile chiedere il rimborso o riportare l’eccedenza agli esercizi successivi. Per calcolare l’IRPEF riferita all’utile su cui è stato attribuito il credito di imposta limitato occorre moltiplicare l’IRPEF complessiva (al netto delle detrazioni di imposta) per il rapporto tra l’ammontare di detti utili comprensivi del credito di imposta limitato e l’ammontare del reddito totale, comprensivo del credito di imposta limitato, al lordo delle perdite riportate da periodi di imposta precedenti. In presenza di entrambi i crediti si considera utilizzato per primo il credito di imposta limitato. Altro credito d’imposta, disciplinato dal TUIR (art. 15), è il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. In specie, è previsto che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. Esistono, inoltre, altre forme di credito d’imposta aventi carattere spiccatamente agevolativo (v. agevolazioni fiscali) (p.e. credito d’imposta per l’autotrasporto; credito d’imposta per i registratori di cassa, credito di imposta per i nuovi assunti ecc.).

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