CREDITO DOCUMENTARIO

L’istituto, noto nella prassi del commercio internazionale, non è disciplinato nella maggior parte degli ordinamenti giuridici. La legislazione italiana ne contiene soltanto un accenno nell’art. 1530 c.c., che non detta peraltro una disciplina e nemmeno descrive l’operazione. La fonte preminente della disciplina è invece costituita da un complesso normativo elaborato nel tempo dalle associazioni dei soggetti interessati all’utilizzo dello strumento, e poi razionalizzato a opera della Camera di Commercio Internazionale (libera associazione tra Camere di commercio, associazioni di categoria e imprese costituita nel 1919 ad Atlantic City e con sede a Parigi) nelle c.d. regole di Vienna, aggiornate più volte fino al 1962 e poi sottoposte a (tre) revisioni, l’ultima delle quali è datata 1993 (UCP300; nella traduzione ufficiale curata dall’ABI: Norme e usi uniformi relativi ai crediti documentari, in sigla NUU500). Il credito documentario è un’operazione in base alla quale una banca, spesso tramite l’intervento di un’altra banca corrispondente, assume l’impegno, su richiesta di un suo cliente (ordinante), di pagare (o di accettare una tratta su di essa spiccata) una determinata somma di denaro a un terzo (beneficiario), previa presentazione di determinati documenti. L’istituto si presta quindi particolarmente a operare nell’ambito di quei contratti in cui è impossibile la contemporaneità delle prestazioni. Il rapporto tra ordinante e beneficiario può essere di vario genere (normalmente si tratta di una compravendita). Caratteristica fondamentale del credito documentario è tuttavia quella di essere indipendente e autonomo dal negozio sottostante: con la conseguenza che - come ritiene la prevalente dottrina - la banca non può opporre i vizi del rapporto sottostante, nè può opporre una causa di inadempimento del medesimo. La banca potrà quindi rifiutare il pagamento soltanto se il suo compito primario di esaminare con ragionevole cura tutti i documenti prescritti per accertare se, nella forma, essi appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito” (art. 13 delle Norme), approdi a un risultato negativo, in termini di non concordanza tra i documenti presentati e quelli indicati nel credito emesso. In tale quadro, alla banca può essere imputata soltanto la mancata attenzione secondo la prassi bancaria internazionale nel controllo formale della documentazione presentabile, mentre per quanto riguarda ciò che esula dalla regolarità formale è addirittura dubbio che la banca debba osservare quel grado minimo di diligenza la cui omissione costituisce colpa grave ex art. 1229 c.c. La pratica conosce due tipi fondamentali di credito documentario. Nel caso del credito revocabile, meno frequente, la banca emittente può modificare o annullare l’impegno in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso al benefi ciario e senza che debba ricorrere una giusta causa; tuttavia la revoca vale nei confronti della eventuale banca corrispondente solo se questa non abbia adempiuto all’obbligazione verso il beneficiario prima della comunicazione della revoca. L’ultima revisione delle norme, rovesciando la precedente impostazione, presume irrevocabile un credito che non precisi la propria natura (atr.6). Se il credito documentario è irrevocabile “costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che siano presentati i documenti scritti e siano rispettati i termini e le condizioni del credito” (art. 9 delle Norme); esso deve indicare una data di validità, che delimita nel tempo l’obbligazione della banca. Il credito irrevocabile si dice confermato quando la banca corrispondente dell’emittente aggiunge il suo impegno irrevocabile ad adempiere all’obbligazione all’impegno dell’emittente (v. conferma del credito documentario). L’intervento di una banca diversa da quella che ha “aperto” il credito è previsto anche nel caso in cui quest’ultima, d’accordo con ordinante e beneficiario, indica un’altra banca (banca avvisante) cui attribuisce solo funzioni di cassa, di materiale pagamento, mentre la responsabilità dell’operazione rimane alla banca accreditante a cui potrà rivolgersi il cliente ordinante in caso di irregolare pagamento. Il credito documentario non è trasferibile, a meno che ciò sia espressamente indicato dalla banca emittente. Il credito può comunque essere trasferito una volta sola, e in sede di trasferimento possono essere apportate modifiche, ovviamente non idonee a incidere sull’interesse dell’ordinante, soltanto all’importo, ai prezzi unitari, al periodo di validità e alla copertura assicurativa. È invece liberamente cedibile (assignment) il ricavo del credito documentario, fenomeno che è invalso nella prassi. Le “Disposizioni generali e definizioni” delle “Norme” danno del credito documentario una definizione molto ampia, facendovi rientrare anche istituti diversi, sorti nella prassi internazionale. È il caso della stand-by letter of credit, che mira a tenere indenne il beneficiario per il caso in cui un terzo non adempia alle obbligazioni derivanti dal negozio sottostante; la prestazione della banca è connessa alla presentazione di documenti da cui risulti l’inadempienza del terzo. Peraltro nel Gennaio 1999 la Camera di commercio internazionale ha introdotto una normativa apposita per le stand-by con le International Stand-by Practice (insigla ISP98), scarsamente utilizzata dagli operatori che continuano a far riferimento agli attuali indirizzi della norma sui crediti documentari.

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