CREDITO DI AIUTO

Finanziamento a lungo termine a condizioni agevolate finalizzato alla realizzazione di un progetto su richiesta di un Paese in via di sviluppo. Rientra nell’ambitodella legislazione italiana di cooperazione allo sviluppo ed è uno specifico canale per l’intervento straordinario. La concessione del finanziamento è legata all’acquisto in Italia di beni e servizi o all’attuazione di un progetto con imprese italiane; esso viene concesso a condizioni notevolmente agevolate e rappresenta uno degli strumenti più importanti per lo sviluppo a medio termine dei paesi emergenti, in quanto consente la realizzazione di progetti che non sarebbero altrimenti finanziabili con il normale credito all’esportazione. I progetti finanziabili devono comunque dimostrare una redditività minima e il paese beneficiario deve garantirela restituzione del debito. La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri procede all’esame della richiesta di finanziamento con valutazione tecnico-economica del progetto. Ottenuta l’approvazione degli organi governativi competenti, si procede alla stipula di un contratto o di una convenzione tra detta Direzione generale e la società italiana. La SIMEST conclude una convenzione relativa al credito d’aiuto con l’ente rappresentante il paese estero. I pagamenti in favore della società esecutrice vengono effettuati da una banca italiana a valere sui fondi accreditati dalla SIMEST in base ai termini deicontratto e sulla base delle prestazioni eseguite dall’operatore italiano.

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