CREDITO ARTIGIANO
Anche: credito all’artigianato. Finanziamenti a breve e a medio-lungo termine erogati sulla base di leggi agevolative alle imprese artigiane, come definite dalla legge quadro 8.8.1985 n. 443 e che ha per oggetto la concessione da parte di banche di finanziamenti a breve e a medio-lungo termine per l’impianto, l’ampliamento e l’ammodernamento dei laboratori, compreso l’acquisto di macchine e attrezzi e per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti necessari secondo le caratteristiche del ciclo produttivo e della natura della produzione delle imprese. L’organizzazione del credito artigiano dipende in larga parte dalle Regioni. I prestiti sono assistiti dalla fideiussione di una cooperativa artigiana di garanzia e da privilegio speciale (v. privilegio; privilegio bancario) sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura. Il d.lg.c.p.s. 15.12.1947 n. 1418 ha istituito un ente di rifi- nanziamento delle banche che erogano il credito artigiano, l’Artigiancassa (Cassa per il credito alle imprese artigiane, riorganizzata dalla l. 25.7.1952 n. 949). L’Artigiancassa non effettua direttamente finanziamenti alle imprese, ma opera solo attraverso le banche come banca di secondo grado, rifinanziando le loro operazioni. In particolare essa effettua il risconto degli effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine a favore di imprese artigiane e il finanziamento contro cessione in garanzia dei crediti concessi alle stesse. Inoltre l’Artigiancassa svolge il ruolo di gestore ed erogatore dei contributi in conto interessi riconosciuti sui finanziamenti alle imprese artigiane e di gestore del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di finanziamento. La forma tecnica utilizzata per l’erogazione del credito artigiano è quella del mutuo, assistito, oltre che dalla eventuale garanzia sussidiaria del Fondo, dalla fideiussione delle cooperative artigiane di garanzia e dal privilegio speciale.