CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
Credito che svolge una funzione di sostegno alle esportazioni italiane. I crediti all’esportazione possono essere a breve termine, generalmente sotto forma di dilazioni di pagamento o di crediti concessi dall’esportatore all’importatore, o a medio e lungo termine, concessi da banche o enti statali. Gli esportatori possono ottenere finanziamenti secondo le ordinarie tecniche bancarie e a condizioni di mercato e assicurare i crediti presso speciali compagnie di assicurazioni. I crediti a medio e lungo termine sono importantinello sviluppo degli scambi con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi ex comunisti e sono sostenuti dalle politiche commerciali degli Stati attraverso agevolazioni creditizie e l’assicurazione dei crediti attraverso organizzazioni pubbliche. Il credito agevolato all’esportazione consente alle aziende esportatrici l’incasso immediato di crediti a media e lunga durata, vantati nei confronti di importatori esteri; rende competitive le esportazioni sul mercato internazionale, offrendo all’acquirente estero un pagamento dilazionato a condizioni particolarmente favorevoli; agevola il ricorso al credito da parte degli operatori per far fronte alle necessità finanziarie accessorie alla fornitura. Il meccanismo del credito agevolato all’esportazione è regolato nel nostro Paese dal d.lg. 31.3.1998 n. 143 (Disposizioni in materia di commercio estero, modif. dal d.lg. 27.5.1999 n. 170 e dal d.lg. 25.2.2000 n. 95 di attuazione della direttiva 98/29/CE; la precedente normativa era contenuta nella l. 24.5.1977 n. 277, la legge Ossola) e fa capo alla SIMEST (Società Italiana per le Imprese Miste all’Estero), che dal 1°.1.1999 ha assunto le attribuzioni fino a tale data svolte da Mediocredito Centrale nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo e, in particolare, all’erogazione dei contributi in conto interessi. Queste operazioni possono essere af- fiancate dalla SACE (l’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero), che provvede al rilascio di garanzie e alla copertura assicurativa dei crediti. Il d.lg. 1998/143 prevede la concessione di contributi in conto interessi per operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, oltre che a esecuzione di studi, progettazioni e lavori all’estero. I contributi agli interessi sono corrisposti per coprire la differenza tra tasso globale di riferimento e il tasso a carico dell’esportatore o controparte estera fino al limite del tasso minimo del consensus. I contributi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione. Sono esclusi dall’agevolazione le esportazioni di beni di consumo (durevoli e non durevoli) e di semilavorati o di beni intermedi che non siano destinati a essere incorporati in via esclusiva in beni di investimento. Sono destinatari dei contributi gli operatori nazionali che ottengono finanziamenti all’estero anche per il tramite di banche nazionali; le banche, nazionali o estere, che concedono finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera; gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, e i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali. I finanziamento da agevolare devono riguardare dilazioni accordate alla controparte di durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 5 anni. Le operazioni possono assumere la veste del credito acquirente o del credito fornitore. Il finanziamento può essere denominato in euro o in una valuta estera convertibile. L’ammontare del finanziamento agevolato ammissibile non può superare l’85% dell’importo della fornitura (ma comunque non oltre il 100% del valore dei beni e dei servizi di origine italiana). L’acquirente deve regolare per contanti una quota pari ad almeno il 15% dell’importo della fornitura entro la data di partenza del credito (v. anche alle voci richiamate e, per l’OECD Arrangement, organizzazione finanziaria bilaterale).