CREDITO ALLE OPERE PUBBLICHE
Forma di credito avente per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità (art. 42 TUBC). In teoria possono indicativamente ritenersi quali opere finanziabiliospedali, municipi, caserme, acquedotti, mercati, fognature, scuole, musei, strade ed atre opere di viabilità, opere relative ai trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali, opere relative al settore delle telecomunicazioni. Tuttavia,per il caso di finanziamenti concessi a privati il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio speciale (v. privilegio; privilegio bancario) previsto per il credito fondiario. Quando i finanziamenti sono garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.
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