CORSO LEGALE
È quello della moneta legale avente per legge potere liberatorio, cioè la caratteristica di non poter per legge essere ri- fiutata per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie nello Stato in cui essa è emessa (principio sancito nel nostro diritto dagli artt. 1277 e 1278 c.c.). Tanto le banconote quanto le monete metalliche possono avere corso legale in uno Stato, ma il corso legale compare storicamente come privilegio concesso solo alle banconote per razionalizzare la circolazione monetaria e segna il passaggio della semplice carta moneta fiduciaria alla maturità. Le monete metalliche avevano, in precedenza, un potere liberatorio che derivava dal valore intrinseco e la circolazione in uno Stato era composta da un pluralità di monete emesse anche da altri Stati. Il corso legale può accompagnarsi alla libera convertibilità della moneta, un tempo in monete d’oro o d’argento, oggi in moneta forte, oppure alla non convertibilità. In questo secondo caso si ha ilcorso forzoso. La moneta legale è oggi sempre moneta fiduciaria e lo è anche per le monete metalliche, il cui valore intrinseco è di regola fortemente inferiore al valore facciale. Ma non tutta la moneta in circolazione è moneta legale. Non lo è la moneta bancaria e la moneta elettronica. Ma sul punto per le innovazioni introdotte dalla legislazione antiriciclaggio (l. 1991/197) v. la voce potere liberatorio della moneta.