CONVALIDA
Forma di sanatoria di un negozio giuridico invalido, che si sostanzia nella rinunzia a far valere il vizio da parte di chi sia legittimato a proporre l’azione di annullamento. Può essere espressa o tacita: la prima deve contenere l’esplicita menzione del negozio annullabile e del motivo di annullabilità e la dichiarazione di voler convalidare il negozio viziato; la seconda consiste nell’esecuzione volontaria del negozio annullabile, con la consapevolezza del motivo di annullabilità; non ha effetto se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto (come, p.e., l’incapace). La convalida è istituto di generale applicazione: nell’ambito del diritto amministrativo è contemplata tra i provvedimenti che operano su precedenti atti amministrativi (quindi tra i provvedimenti di secondo grado); trattasi di una figura di sanatoria attuata dalla medesima autorità competente all’adozione dell’atto viziato. A differenza della convalida del negozio giuridico di diritto privato (che trova fondamento nel principio di autonomia patrimoniale) la convalida del provvedimento amministrativo trova il suo presupposto necessario nell’interesse pubblico, in mancanza del quale è da ritenere inficiata da eccesso di potere. La convalida deve essere distinta dalla conferma, che è l’atto confermativo, ossia meramente ripetitivo e non innovativo di un precedente atto amministrativo. Nel linguaggio bancario si parla di convalida dell’ordine d’acquisto o di vendita di titoli, quando la banca, ricevuta dal cliente una disposizione telefonica, chiede allo stesso di convalidare tale disposizione per iscritto entro un prefissato termine.