CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI, DIRITTO COMUNITARIO

Le operazioni di concentrazione tra imprese all’interno della Comunità Europea sono disciplinate dal regolamento 4064/89 (CE) del Consiglio, adottato il 21.12.1989 ed entrato in vigore il 21.9.1990. Si ha una “concentrazione”, ai sensi dell’art. 3 n. 1 del regolamento: a) quando due o più imprese procedono a una fusione; b) quando una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’impresa, o una o più imprese, acquistano, direttamente o indirettamente, il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese. Non costituiscono, invece, concentrazioni ai sensi della norma sopra citata, le operazioni, compresa la creazione di un’impresa comune, che abbiano a oggetto o per effetto di coordinare il comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti. Tuttavia, la costituzione di un’impresa comune che eserciti stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma e non abbia come oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale tra imprese fondatrici o tra queste ultime e l’impresa comune, va considerata come un’operazione di concentrazione. In base all’art.1 del Regolamento 4064/89, per come modificato dal Regolamento del Consiglio n. 1310/97 del 30 giugno 1997, le concentrazioni tra imprese assumono “dimensione comunitaria”: a) quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di ecu; b) quando, in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di ecu; c) quando, in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milionidi ecu; e d) quando il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di ecu, salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all’interno di un solo e medesimo Stato membro. La Commissione ha emanato dei regolamenti attuativi del regolamento 4064/89 (l’ultimo dei quali è il regolamento della Commissione 447/98 del 10 marzo 1998, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni concernenti le operazioni di concentrazione) e alcune comunicazioni interpretative le più recenti tra le quali sono: la comunicazione del 29.7.00 concernente una procedura semplifi cata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento 4064/89; le comunicazioni del 2.3.1998 rispettivamente sul calcolo del fatturato, sulla nozione di impresa interessata, sulla nozione di concentrazione e sulle imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di un’entità economica autonoma; la comunicazione relativa alla distinzione tra imprese comuni aventi natura di concentrazione e di cooperazione.
1. Banche e istituti finanziari. In base all’art. 5, n. 3, del regolamento 4064/89 (per come modifi cato dal Reg. 1310/97), per quanto concerne gli istituti di credito e altri istituti finanziari, il fatturato è sostituito: per quanto concerne quanto sopra indicato alla lettera a), dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari al netto, se del caso, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi: I) interessi e proventi assimilati; II) proventi su titoli: proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile; proventi di partecipazioni; proventi di partecipazioni in imprese collegate; III) proventi per commissioni; IV) profitti da operazioni finanziarie; V) altri proventi di gestione. Il Reg. 4064/89 precisa poi che il fatturato di un ente creditizio o istituto finanziario nella Comunità o in uno Stato membro comprende anche gli elementi dei proventi, così come definiti sopra, che sono imputati ad una succursale o ad una unità operativa dell’istituto interessato avente sede nella Comunità o nello Stato membro in questione, a seconda del caso.
2. Notifica alla Commissione. La materia è disciplinata, oltre che dal Reg. 4064/89, anche dal Regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione del 1° marzo 1998. La norma modifica la precedente regolamentazione e, in particolare, introduce l’obbligo dell’utilizzo di un apposito formulario di notificazione. Le operazioni diconcentrazione che assumono una “dimensione comunitaria” debbono essere notificate alla Commissione entro una settimana dalla conclusione dell’accordo e non possono essere realizzate entro le prime tre settimane successive alla notifica. La Commissione, a sua volta, in tale periodo deve decidere se aprire o meno la procedura d’esame e ha il termine di quattro mesi dall’inizio della procedura per dichiarare che l’operazione è incompatibile con il mercato comune. Anche i terzi interessati hanno facoltà di intervenire con osservazioni in merito alle operazioni di concentrazione sottoposte all’attenzione della Commissione.
3. Concentrazioni che non raggiungono la “dimensione comunitaria”. Per le operazioni di concentrazione che non raggiungono la “dimensione comunitaria” restano, invece, competenti le autorità nazionali. È però consentito a queste di adottare “opportuni provvedimenti”, anche in presenza di concentrazioni di “dimensione comunitaria”, nella misura che si rivelasse necessaria per la tutela di propri interessi legittimi, quali la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione e le misure cautelari, a condizione che tali interessi siano compatibili con i principi generali e con le altre disposizioni del diritto comunitario.

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