CONTROLLO CONTABILE
1. Procedura atta a evidenziare e verificare quantitativamente i fatti che caratterizzano la gestione nell’ambito delle aziende di produzione e di erogazione (pubbliche e private). È riferita direttamente alle registrazioni, siano esse elementari, complesse o sistematiche, manuali, meccanizzate elettroniche, anche se non si identifica con questa o quella operazione amministrativa. Dal punto di vista formale, il controllo contabile presuppone il rispetto di precise norme di metodologia contabile per verificare l’esattezza delle registrazioni e la conoscenza di elementi di matematica, di calcolo computistico e di statistica. Rispetto al tempo, il controllo può essere antecedente, concomitante o susseguente. Va oltre la semplice rilevazione contabile, sino a fornire agli organi di direzione informazioni utili per una consapevole gestione. Anche esso, come il sistema contabile, varia a seconda delle dimensioni delle aziende. Ogni azienda, anche di piccole dimensioni, attua una qualche forma di controllo contabile. Via via che la dimensione aumenta, si rende necessaria l’adozione di sistemi più elaborati: rilevazione dei fatti in partita doppia, che consente di verificare in qualunque momento la costante uguaglianza tra il totale degli addebitamenti e quello degli accreditamenti; inventario permanente per le giacenze di magazzino; controllo dei costi di produzione; controllo dei debiti e dei crediti; analisi delle insolvenze; controllo delle vendite e varie altre rilevazioni extracontabili. Il controllo può anche consistere nel verificare se le previsioni formulate a una certa epoca trovino corrispondenza nei dati consuntivi. Il controllo contabile viene esercitato da uffici centrali e periferici. Organo speciale di supervisione contabile nelle società è il collegio sindacale e nelle amministrazioni pubbliche la Corte dei Conti. Il controllo esterno viene ora attuato anche negli enti locali con i “revisori”, che non si limitano alle funzioni dei sindaci delle società, ma debbono anche pronunciarsi su come viene gestito l’ente locale. Le società quotate in Borsa e altre speciali società sono tenute all’obbligo della revisione (v.revisione dei conti) e certificazione di bilancio (v. certificazione di bilancio; giudizio sui bilanci).
2. La materia del controllo contabile è entrata a far parte del codice civile con la riforma Vietti del diritto societario, che le ha dedicato gli artt. 2409 bis-2409 septies del § 4 (Del controllo contabile) della sezione VI bis, capo V (Società per azioni), titolo V (Delle società) del Libro V. Le funzioni di controllo contabile consistono per l’art. 2409 ter c.c. nella verifica, in corso di esercizio e con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; nella verifica se il bilancio di esercizio e, se redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; nell’esprimere il giudizio sui bilanci in una relazione da depositare presso la sede della società negli stessi termini della relazione del collegio sindacale, in modo che i soci ne possano prendere visione nei quindici giorni che precedono l’assemblea di approvazione del bilancio. Per lo svolgimento di tali compiti i revisori possono chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e possono procedere a ispezioni. L’attività svolta deve essere documentata in un apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto. La responsabilità dei soggetti incaricati del controllo contabile è analoga a quella dei sindaci e, se il controllo è esercitato da una società di revisione, coloro che hanno effettuato la revisione rispondono in solido con la società medesima.
3. Sono abilitati a esercitare il controllo contabile i revisori contabili, persone fisiche o società iscritte nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, con alcune restrizioni (artt. 2409 bis, quinquiesdecies e noviesdecies c.c.). Le società di revisione possono esercitarlo in ogni caso e l’esercizio è riservato solo a loro per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Il collegio sindacale, se è previsto dallo statuto, può esercitare il controllo solo nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo tradizionale (cioè che non adottano il sistema monistico. o il sistema dualistico), se non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato. Nelle altre società il controllo contabile può essere esercitato tanto da un revisore persona fisica, quanto da una società di revisione, mai dal collegio sindacale. Per favorire la circolazione delle informazioni fra gli organi sociali e la trasparenza il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti (art. 2409 septies).