CONTROLLO BANCARIO SUL MOVIMENTO DEI CAPITALI, DISPOSIZIONI PENALI

L’attuale apparato di tutela penale in materia di controllo bancario sul movimento dei capitali emerge da un quadro normativo composito, rispetto al quale sono più volte intervenute modifiche negli ultimi anni. Viene da ultimo in considerazione il d.l. 3.5.1991 n. 143 (conv., con modif., nella l. 5.7.1991 n. 197), il cui art. 2 sostituiva il già riformulato art. 13 del d.l. 15.12.1979 n. 625 (conv., con modif., nella l. 6.2.1980 n.15). Nell’ambito dei provvedimenti atti a prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, l’art. 13, comma 1, d.l. 625/79, così come modificato, stabilisce che il personale incaricato debba identificare chiunque compia operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che abbiano importo superiore a lire venti milioni presso uffici della pubblica amministrazione, enti creditizi, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio, società di gestione di fondi comuni d’investimento mobiliare, società fiduciarie, imprese ed enti assicurativi ecc., esigendo altresì che lo stesso personale provveda a indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegua l’operazione. Il comma 4 dispone che vengano inseriti entro trenta giorni, in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l’operazione viene eseguita, la data e la causale del versamento, oltre che le generalità di chi lo esegue e di colui per conto del quale sia stato eventualmente effettuato. Tali dati devono essere conservati per dieci anni. Il comma 7 prevede a carico del personale incaricato, per il caso che tali adempimenti non vengano adempiuti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni. Per quanto riguarda l’esecutore dell’operazione che abbia omesso di indicare le generalità del soggetto per conto del quale abbia eventualmente eseguito l’operazione, o le abbia indicate false, il comma 8 stabilisce la pena della reclusione da sei mesi a un anno e della multa da lire un milione a lire dieci milioni. L’art. 5, d.l. 3.5.1991 n. 143 punisce con l’arresto da sei mesi a un anno o l’ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni il responsabile della dipendenza dell’ufficio presso il quale sia effettuata l’operazione di trasferimento di capitale, nel caso in cui informi soggetti diversi da quelli previsti dall’art. 3, commi 1, 2 e 3 di ogni operazione che, per le caratteristiche con le quali viene effettuata, induca a ritenere che il denaro o le altre utilità possano provenire da taluno dei reati indicati nell’art. 648 bis c.p. (v. riciclaggio). L’art. 10 d.l. 1991/143 punisce, infine, con la reclusione fino a un annoe con la multa da lire duecentomila a lire due milioni l’omessa trasmissione entro dieci giorni degli accertamenti e delle contestazioni concernentile violazioni del capo I del d.l. 1991/ 143, da parte dei componenti del collegio sindacale al Ministro dell’economia e delle finanze.

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