CONTRATTO PRELIMINARE

È il contratto con il quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto - detto definitivo di cui, peraltro, devono già determinare il contenuto essenziale. A seconda che resti vincolata una sola parte, o entrambe, si ha la figura del preliminare unilaterale ovvero del preliminare bilaterale. In linea di principio il preliminare può preludere alla formazione di qualsiasi tipo di contratto: unica eccezione, quella relativa al contratto di donazione. Non bisogna confondere con il preliminare un contratto definitivo, di cui le parti si impegnano a porre in essere una successiva documentazione formale. Si pensi, p.e., al caso in cui le parti si accordano in modo definitivo e con scrittura privata per la compravendita di un immobile, impegnandosi a sottoscrivere successivamente il relativo rogito notarile. Del pari, non bisogna confondere il preliminare - che presuppone il perfezionamento di un accordo - con le intese preparatorie che precedono la conclusione di un contratto in via di formazione. Mentre, infatti, dal primo derivano obblighi contrattuali a carico delle parti, le seconde assumono rilievo soltanto per stabilire eventuali responsabilità precontrattuali.Ai sensi dell’art. 1351 c.c. il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per quello definitivo. Nel caso in cui una delle parti non intenda stipulare il contratto definitivo, l’altra può chiedere una sentenza che produca i medesimi effetti del contratto definitivo non concluso (c.d. esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto) (art. 2932 c.c.). Per la distinzione tra contratto preliminare e contratto normativo v. contratto normativo.

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