CONTRATTO PER CONTO DI CHI SPETTA

Negozio giuridico stipulato in vantaggio di un terzo non ancora determinato, mediante il quale si tende a cautelare l’interesse di costui, in attesa della sua individuazione (c.d. soggetto “in bianco”). L’identificazione del soggetto interessato non ha luogo per opera di uno dei contraenti, bensì per effetto di eventi oggettivi. La figura ha particolare rilievo in materia di assicurazione, dato che sono soliti concludere contratto “per conto di chi spetta” il vettore (potendo mutare l’originario destinatario delle merci spedite), l’esercente un magazzino generale (per effetto della circolazione della fede di deposito potendo mutare il legittimato al ritiro delle merci), il depositario ecc Ulteriori applicazioni del contratto in questione si hanno nella rivendita della cosa (che fu già oggetto di vendita) rispetto alla quale le parti siano in disaccordo circa l’esistenza o meno di difetti (art. 1513 c.c.) e nella vendita per conto dell’avente diritto, in caso di cosa trasportabile (art. 1690 c.c.).

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