CONTRATTO PER ADESIONE

Contratto il cui contenuto è predeterminato unilateralmente da una delle parti ed è semplicemente accettato dall’altra. 1 contratti di adesione, adottati dalle imprese che, per il genere di attività esercitata, forniscono i loro servizi ad un gran numero di persone, rispondono ad una esigenza della odierna realtà economica: la contrattazione di massa, infatti, impone un risparmio di tempi e di costi e rende impossibile la trattativa con il singolo utente. Vengono quindi preparati moduli a stampa o formulari, il cui testo può essere accettato o rifiutato dal cliente, ma non modificato, almeno di regola. Le clausole così predisposte, essendo destinate a regolare un numero indefinito di rapporti, vengono chiamate condizioni generali di contratto dal legislatore, il quale le considera vincolanti per le controparti che le abbiano conosciute o che avrebbero dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (art. 1341, comma 1, c.c.): non occorre quindi che siano contenute nel modulo sottoscritto dal cliente e neppure che siano in esso richiamate espressamente, perché risultino conoscibili dall’utente. I contratti di adesione contengono clausole più favorevoli alla parte predisponente che non alla controparte. La legge, però, cerca di evitare abusi del contraente più forte, stabilendo innanzitutto la necessità di una specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, di quelle clausole, cioè, che rispetto alla disciplina legale del contratto accrescono i poteri del predisponente o aggravano la posizione della controparte, stabilendo, p.e., a favore di colui che le ha predisposte limitazioni di responsabilità o facoltà di recesso dal contratto, ovvero ponendo a carico dell’altra parte limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni od alla libertà di contrarre con i terzi: stabilendo, inoltre, che le clausole aggiunte prevalgano su quelle del modulo, se incompatibili con queste (art. 1342 c.c.); prevedendo, infine, che le clausole predisposte da uno dei contraenti si interpretino, nel dubbio, a favore dell’aderente e non del predisponente (art. 1370 c.c.). In materia si veda anche la disciplina deicontratti del consumatore (artt.1469 bis-1469 sexies c.c., introdotti dalla lo. 6.2.1996 n. 52).

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×