CONTRATTO CON SÉ MEDESIMO

Negozio giuridico bilaterale in cui le due dichiarazioni di volontà, necessarie per la sua conclusione, vengono emesse da un unico soggetto, che riassume in sé la posizione delle due parti. Ricorre tale figura quando il rappresentante conclude il contratto in proprio e quando il rappresentante di una parte conclude il contratto con se stesso quale rappresentante anche dell’altra parte (c.d. doppia rappresentanza). Dal punto di vista strutturale il contratto can se stesso comporta formalmente una deviazione dai principi; ma solo in apparenza vi è una sola parte, dato che, in realtà, il soggetto dichiarante svolge un duplice ruolo. Ciò determina, tuttavia, una situazione di possibile conflitto di interessi per il pericolo che l’unico soggetto agente favorisca se stesso a danno del rappresentato, o uno dei due rappresentati a danno dell’altro. In conseguenza la legge ammette, in via generale, che ad istanza del rappresentato il contratto stipulato dal rappresentante con se stesso possa essere annullato; ma tale pericolo è reputato insussistente, e perciò il contratto non può essere annullato nei seguenti casi: quando la conclusione del contratto sia stata specificamente (cioè con riferimento ad una determinata operazione o a più operazioni concretamente e preventivamente indicate) autorizzata dal rappresentato, o da entrambi i rappresentati nel caso di doppia rappresentanza, in omaggio al principio che il rappresentato è il migliore giudice del proprio interesse; e quando il contenuto del contratto sia stato predeterminato dal rappresentato, o dai rappresentati, in considerazione del fatto che, in tale ipotesi, la volontà del rappresentante non entra in gioco e quindi non è configurabile quell’anormale formazione della medesima che è alla base del conflitto di interessi. Per la vendita l’art. 1471 c.c. detta una disciplina particolare, stabilendo il divieto di ogni acquisto, anche all’asta pubblica, direttamente o per interposta persona, da parte: degli amministratori dei beni dello Stato, dei Comuni e delle Province o di altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; dei pubblici ufficiali rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; di coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui; dei mandatari rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’art. 1395 c.c. Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri due è annullabile. Se, peraltro, è fuori discussione che in tutte e quattro le ipotesi contemplate dall’art. 1471 c.c. sussiste una situazione di conflitto di interessi, è, invece, dubbio che nelle ipotesi di cui ai nn. 1 e 3 si possa parlare di contratto con se stesso. Ugualmente è controverso se l’ipotesi, prevista dall’art. 1735 c.c., del commissionario contraente in proprio, sia inquadrabile nel contratto con se stesso.

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