CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
Contratto obbligatorio unilaterale, diffuso nella prassi del commercio internazionale, finalizzato a garantire la prestazione di un terzo a favore del creditore beneficiario, in maniera da assicurargli in ogni caso la ricezione della prestazione o della somma di danaro contrattualmente stabilita, non solo nell’ipotesi di inadempimento del debitore, ma anche nel caso in cui l’obbligazione di quest’ultimo non sia venuta ad esistenza o sia diventata impossibile. L’obbligazione del garante (normalmente una banca o una compagnia di assicurazione) si caratterizza per la sua autonomia, essendo preclusa al garante la possibilità di opporre le eccezioni derivanti dal rapporto sottostante, oltre che quelle nascenti dal rapporto di mandato intercorrente tra l’ordinante e la banca, una volta ricevuta la richiesta di pagamento da parte del beneficiario; unico rimedio invocabile contro la pretesa di quest’ultimo, in virtù della clausola generale di buona fede, si ritiene essere l’exceptio doli, nel caso in cui, in presenza di prove liquide, risulti prima facie evidente il comportamento fraudolento o abusivo posto in essere. Si tratta comunque di un negozio causale e non astratto (vietato nel nostro ordinamento) nel senso che è funzionalmente collegato al rapporto sottostante,il quale viene espressamente richiamato dal contratto autonomo di garanzia, e nel quale trova fondamento e misura l’interesse economico del creditore garantito. Nel caso in cui, successivamente all’adempimento della prestazione indennitaria, l’obbligazione principale venga meno o non risulti mai sorta in quanto affetta da una causa di invalidità, essendosi verificato uno spostamento patrimoniale ingiustificato, spetta al debitore, a cui il pagamento è stato conteggiato, l’azione di ripetizione, prevista dall’art. 2041 c.c., nei confronti del creditore soddisfatto dal garante. La causa del contratto autonomo di garanzia non è dunque quella (tipica invece della fideiussione) di garantire l’adempimento dell’obbligazione principale, ma risiede nell’assicurare il soddisfacimento dell’interesse economico corrispondente alla prestazione attesa, riversando sul garante il rischio della mancata o non corretta esecuzione della stessa (e realizzando così una funzione sostanzialmente indennitaria). Nella prassi le garanzie si differenziano a seconda del rischio dal quale devono tenere indenne il beneficiario in: a) bid bond, che garantisce il mantenimento dell’offerta coprendo il rischio di mancata sottoscrizione del contratto principale (p.e. appalto); b) performance bond (distinto in bonds on default oppure on demand), che garantiscono il beneficiario nei confronti dell’inadempimento dell’obbligazioneprincipale (rischio di buona esecuzione); c) repayment bond o advance payment bond, che garantisce dalla mancata restituzione degli acconti versati.