CONTRATTO A FAVORE DI TERZO

Negozio giuridico concluso tra due soggetti (stipulante e promittente), che attribuisce però un diritto ad un terzo non partecipe della stipulazione (beneficiario). È presupposto della sua validità l’esistenza di un interesse dello stipulante alla prestazione a favore del terzo, interesse che può essere patrimoniale, o soltanto morale o affettivo. La prestazione dovuta al terzo può avere varia natura, potendo consistere in un dare, in un fare, o in un non fare una determinata cosa. È invece discusso se sia ammissibile un contratto con efficacia traslativa a favore del terzo. Salvo patto contrario, il terzo acquista direttamente il diritto contro il promittente, per effetto della sola stipulazione. È necessaria la dichiarazione (nei confronti del promittente e dello stipulante) del terzo di voler profittare del beneficio, ma solo al fine di rendere irrevocabile ed immodificabile il beneficio stesso; lo stipulante (non anche il promittente) può revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a bene- ficio dello stipulante, a meno che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto. Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante (come, p.e., nel caso di assicurazione sulla vita a favore di un terzo), questi può revocare il beneficio anche con disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca. Se il terzo premuoia allo stipulante, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo, a meno che il beneficio non sia stato revocato oppure lo stipulante non abbia disposto diversamente. Il beneficiario ha azione autonoma e diretta per ottenere l’adempimento contro il promittente, che è suo diretto debitore; l’azione concorre con quella dello stipulante, il quale, essendo parte del contratto, può sempre agire nei confronti del promittente per ottenere l’adempimento della prestazione cui questi si è obbligato. Il promittente può opporre al beneficiario soltanto le eccezioni fondate sul contratto, non quelle fondate su altri rapporti con lo stipulante. La legge prevede alcune figure tipiche di contratto a favore di terzo, che costituisce uno schema generale applicabile a tutti i tipi di contratto con effetti obbligatori, come il contratto di trasporto di cose a favore di terzo (v.trasporto), il deposito nell’interesse di un terzo (v. deposito), la rendita vitalizia a favore di terzo e l’assicurazione sulla vita.

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