CONTRATTO
Negozio giuridico bilaterale o plurilaterale diretto a “costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale”. Non possono essere qualificati contratti, per mancanza del requisito della bilateralità, i negozi che constano di un’unica dichiarazione di volontà (come il testamento); non sono tali, per mancanza del secondo elemento, quelli che hanno contenuto personale e non patrimoniale (come il matrimonio), i quali ultimi sono definiti dalla dottrina convenzioni (anche se questo termine può indicare i contratti veri e propri). Con riferimento agli effetti, i contratti si distinguono in costitutivi o traslativi, quando fanno sorgere o trasferiscono un rapporto giuridico, obbligatori (p.e. locazione) o reali (p.e. trasferimento della proprietà), modificativi, quando modificano il contenuto di un rapporto già esistente (espromissione, accollo ecc.) e solutori o liberatori quando estinguano un rapporto sorto in precedenza (compensazione contrattuale, remissione del debito, transazione ecc.). Gli elementi essenziali del contratto sono quelli propri del negozio giuridico; particolare rilievo assumono nella teoria contrattuale i soggetti, a cui viene dato il nome di parti, e il consenso. Per parte contrattuale si intende un centro di interessi, che può fare capo a uno solo o a più soggetti, nel senso che più persone possono costituire una sola parte ove siano portatrici del medesimo interesse, come nel caso di più alienanti o di più acquirenti di una medesima cosa, onde il contratto di compravendita rimane pur sempre un negozio bilaterale, anche se più sono i soggetti che concorrono a formarlo. Dal consenso si distingue la capacità d’agire, che è presupposto indispensabile per una valida manifestazione del consenso, e perciò deve sussistere nel momento della dichiarazione della volontà negoziale; il contratto è annullabile in caso di incapacità legale o naturale (in quest’ultima ipotesi ricorrendo determinati presupposti) di entrambi i contraenti o di uno solo di essi (c.d. negozio claudicante, in cui l’annullamento può essere chiesto soltanto dal soggetto incapace). Altro presupposto, almeno per quanto concerne i contratti costitutivi e traslativi, è che ciascuna parte abbia il potere di disporre della cosa che forma oggetto del contratto; in mancanza, esso non è efficace. Il consenso, poi, che è l’altro elemento caratteristico del contratto e che la legge chiama accordo, è il risultato della combinazione delle dichiarazioni di volontà delle parti, le quali, integrandosi vicendevolmente, sono fra di loro complementari. É quindi necessario che i contraenti siano sullo stesso piano di parità, appunto ponendosi su un piano di parità contrattuale; anche gli organi della pubblica amministrazione possono stipulare contratti di diritto privato,quando gli stessi agiscono al di fuori dell’esercizio della loro potestà di impero (p.e. un contratto di locazione stipulato con un privato); né contraddice al principio enunciato la figura del contratto per adesione, in cui le condizioni generali o clausole sono predisposte da un solo contraente, dato che l’altra parte è libera di aderire o meno al negozio, nel presupposto che le abbia conosciute, e in ciò manifesta la sua autonomia. Costituisce, invece, un’eccezione al principio il c.d. autocontratto o contratto con sé medesimo, in cui la dichiarazione di volontà è manifestata da un solo soggetto in due diverse vesti, rispettivamente di contraente in proprio e di rappresentante di un’altra parte, e che, appunto per la peculiarità della fattispecie, è ammesso solo in casi espressamente determinati dalla legge. Altre volte la legge stabilisce che, oltre al consenso, per la validità del contratto è necessario anche lo scambio di una cosa e si parla in tale ipotesi di contratto reale. In ordine agli altri elementi essenziali del contratto valgono i principi generali (v. causa del negozio giuridico; forma del negozio giuridico); per quanto concerne la forma si può aggiungere che a volte le parti fissano preventivamente quella in cui debba essere concluso un contratto che dovranno stipulare (c.d. forma solenne volontaria), oppure stabiliscono che il contratto deve avere una determinata forma soltanto a fini probatori. Per la formazione del contratto (v. contratto; conclusione del contratto). Il contratto, una volta concluso, ha tra le parti forza di legge: esse debbono uniformarsi a quanto convenuto e debbono eseguirlo in buona fede nel suo complesso e nelle singole clausole (v.clausola contrattuale), con tutte le conseguenze che derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità L’efficacia vincolante del contratto sussiste, naturalmente, soltanto rispetto ai contraenti; solo eccezionalmente gli effetti si producono anche in capo ai terzi nei casi espressamente previsti dalla legge (v. contratto a favore di terzo; contratto per conto di chi spetta). Per le ipotesi di invalidità e di inefficacia (v. invalidità del negozio giuridico; risoluzione del contratto). I contratti regolati dalla legge si dicono nominati o tipici, ma, in base al principio dell’autonomia contrattuale (v. autonomia), le parti possono dar vita, come spesso si verifica in materia bancaria, a contratti innominati (o atipici), purché gli stessi non siano contrari a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. A parte la distinzione fra contratti consensuali e reali sopra delineata, riguardo agli effetti, si distinguono: i contratti a prestazione di una sola parte e a prestazioni corrispettive (o sinallagmatici), a seconda che sorgano obbligazioni a carico di una sola parte oppure obbligazioni reciproche legate da un vincolo di interdipendenza; i contratti onerosi, in cui entrambe le parti ricevono un vantaggio e subiscono un sacrificio e i contratti gratuiti, in cui una parte subisce un sacrificio, mentre l’altra riceve tutto il vantaggio; i contratti commutativi e aleatori, a seconda che le prestazioni sono determinate fin dall’origine oppure l’esistenza delle medesime o la loro entità dipendano da un fattore di incertezza (alea); i contratti a esecuzione immediata, che si esauriscono con lo scambio di una sola prestazione, e i contratti a esecuzione continuata o periodica, che danno vita a una serie di prestazioni perduranti nel tempo (c.d. contratti di durata) e che possono avere una scadenza fissa (a termine) o a tempo indeterminato.