CONTRATTO DEL CONSUMATORE
Denominazione dei contatti conclusi tra consumatore e professionista regolati dagli artt. 1459 bis-1469 sexies c.c. introdotti dalla l.6.2.1996 n. 52 in attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5.4.1993, riguardante le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.Consumatore è sempre una persona fisica che conclude il contratto per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, anche se in altra veste egli è anche imprenditore o professionista. Professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale stipula un contratto con un consumatore così come già definito. La legge istituisce forme di tutela del consumatore, considerato parte debole, esposta alle prevaricazioni del professionista. Sono vietate le clausole abusive (q.v.) o vessatorie, tali cioè da determinare a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Sono definite le varie configurazioni di tali clausole, i criteri di accertamento della vessatorietà, la forma e l’interpretazione delle clausole, l’estensione e i limiti della loro inefficacia e la disciplina del diritto di recesso (v.recesso, norme a tutela del consumatore).