CONTRATTO BANCARIO

Negozi giuridici tradizionalmente caratterizzati, dal punto di vista soggettivo, dal collegamento con l’attività d’impresa della banca quale intermediario creditizio e, dal punto di vista oggettivo, per la tendenziale identificazione con i tipi contrattuali disciplinati nel capo XVII del titolo III del libro IV del c.c. (artt. 1834-1860). Nessuno dei due profili della definizione tradizionale, però, pare attualmente idoneo a coprire l’intera area dei contratti in parola. Quanto al primo, si deve segnalare che, oggi, alcuni soggetti diversi dalle banche, quali le società finanziarie, pur non svolgendo attività di intermediazione creditizia, operano nel campo finanziario e sono a certi fini equiparati dalla legge alle banche. Un esempio di tale tendenza legislativa lo si può rinvenire nella recente legge sulla trasparenza bancaria (l. 17.2.1992 n. 154). Quanto al secondo, si segnala che la normativa codicistica non esaurisce il numero dei contratti posti in essere dai soggetti ora ricordati. L’elencazione legale dei contratti bancari tipici, cioè, non è tassativa. La prassi ha infatti elaborato figure contrattuali atipiche, ovvero figure che derogano in modo più o meno vistoso alla disciplina del tipo codicistico. Sul piano legislativo ciò si riferisce nell’istanza, da più parti segnalata, di una nuova disciplina dei contratti bancari che affianchi alla previsione di singoli tipi contrattuali, anche una normativa generale che trovi applicazione anche nel caso di contratti atipici e che miri ad una migliore tutela del risparmiatore o del benefi ciario del credito. Un primo esempio in tal senso è rinvenibile nella già ricordata legge sulla trasparenza nelle operazioni bancarie. Sul piano della classificazione, i contratti bancari vengono usualmente distinti in due grandi categorie: le operazioni di banca, cioè i contratti in cui si concreta l’attività creditizia in senso stretto, e quindi destinati alla raccolta del risparmio tra il pubblico ed alla erogazione del credito e i servizi bancari, cioè i negozi che, pur non costituendo forme di intermediazione creditizia, sono connessi, come prestazioni accessorie a favore della clientela, all’impresa bancaria. A loro volta le operazioni bancarie sono ulteriormente suddivise in passive e attive Le prime attengono alla raccolta del risparmio tra il pubblico, mentre le seconde sono costituite dalle varie modalità di impiego del danaro raccolto. Tra le operazioni passive si segnala il deposito bancario. Tra le operazioni attive, vanno ricordate l’apertura di credito bancario, l’anticipazione bancaria e lo sconto bancario, Una menzione a parte deve essere riservata al contratta di conto corrente bancario, il quale può costituire una modalità di realizzazione di operazioni tanto attive quanto passive. I servizi bancari più importanti sono il deposito di titoli in amministrazione, i depositi a custodia di titoli e valori, i depositi a custodia chiusi, il servizio delle cassette di sicurezza, l’acquisto e la vendita di titoli e di valute estere. Va detto che l’ampliarsi della sfera dei soggetti che possono porre in essere contratti genericamente qualificabili come bancari e la progressiva evoluzione delle figure contrattuali conducono ad attenuare la distinzione tra operazioni di banca e servizi bancari. Carattere comune ai contratti bancari è quello di essere contratti di massa, cioè conclusi con un numero indeterminato di persone, secondo tipi standardizzati nelle c.d. norme uniformi bancarie predisposte dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e nei regolamenti internazionali formati dalle categorie interessate. Per quanto, infine, concerne la forma, si deve segnalare che l’art. 3 della legge sulla trasparenza bancaria 1992/54 impone che “i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari devono essere redatti per iscritto” a pena di nullità, salve poche eccezioni. Si tratta, pertanto, di contratti a forma vincolata. Per quanto concerne la forma dei contratti bancari, l’art. 117 TUBC impone che gli stessi siano redatti per iscritto, salvo che il CICR preveda, per motivate ragioni tecniche, che particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. L’inosservanza della forma prescritta comporta la nullità del contratto, che può peraltro essere fatta valere solo dal cliente (art. 117 comma 3 e art. 127 comma 2 TUBC).

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