CONTRATTO A TERMINE
Molto in generale è a termine ogni contratto ad adempimento differito di una, di più o di tutte le prestazioni rispetto alla data di stipulazione del negozio. L’espressione è specialmente impiegata per le operazioni relative a merci o a strumenti finanziari derivati (forward contracting) eseguite tanto nei mercati regolamentati quanto nell’over the counter. Nell’uso, in luogo di contratti a termine si parla correntemente di operazioni a termine e transazioni a termine, ovvero, con riferimento specifico, di impegni (di acquisto o di vendita) a termine, finanziamenti a termine, depositi a termine. Per i mercati mobiliari regolamentati un elenco sintetico dei contratti a termine è fatto dall’ art. 203 TUF che elenca strumenti finanziari derivati e analoghi, operazioni a termine su valute, operazioni di prestito titoli, operazioni di pronti contro termine e di riporto. I contratti a termine si contrappongono ai contratti a pronti. L’utilità dei contratti a termine risiede nella possibilità di eliminare il rischio di oscillazione dei prezzi a pronti e di fissare già fin d’oggi il prezzo di merci o di titoli per vendite o per acquisti che si dovranno effettuare a una data futura. La dottrina giuridica italiana ha fatto dei contratti a termine una categoria generale comprendente contratti a fermo e contratti a premio 1 (q.v.). Nei contratti di borsa a fermo le condizioni relative a quantità e prezzo di una merce o di un titolo e la data di esecuzione e di liquidazione sono fissati in modo definitivo al momento della stipulazione, senza dare facoltà alternative (come avviene nei contratti a premio 2) a una delle parti. A differenza dei mercati esteri, dove le negoziazioni sono sempre state generalmente a pronti, tutte le negoziazioni delle azioni nelle borse valori italiane fino agli anni Novanta erano a termine a fermo (la liquidazione per contanti è iniziata il 17.1.1994 per un primo gruppo di titoli azionari meno liquidi, poi ad altri fino ad estendersi a tutti i titoli azionari il 16.2.1996). Tutte le compravendite di titoli effettuate in un mese borsistico (che iniziava solitamente intorno alla metà di un mese solare e terminava intorno alla metà di quello successivo) venivano regolate in un’unica liquidazione alla fin del mese solare in cui terminava il mese borsistico medesimo. P.e. l’acquisto o la vendita fatti il 16.12.1987 ai prezzi di chiusura di quel giorno avevano esecuzione per la consegna dei titoli e per la liquidazione dei corrispettivi secondo il calendario di borsa a fine gennaio 1988, al pari di tutte le operazioni simili effettuate nel mese borsistico 16.12.1987-15.1.1988. Ciò permetteva di effettuare anche per un lungo periodo operazioni allo scoperto, comprando (o vendendo) p.e. il 16.12.1987 titoli e poi, entro la scadenza del mese borsistico, rivendendoli (o comprando) senza possederli. Con l’introduzione del mercato telematico e la generalizzazione dell’utilizzo della Monte titoli la contrattazione a termine è stata abbandonata e si è passati nella borsa valori italiana alla contrattazione per contanti (a pronti), allineando il sistema di regolamento a quello dei mercati esteri. Contratti a termine vengono ancora stipulati in tre speciali mercati: l’MPR (Mercato telematico dei contratti a premio) e, per gli strumenti finanziari derivati, il MIF (nel 1992) e l’ IDEM (nel 1994). Vi vengono conclusi contratti a fermo (futures) e contratti a premio (opzioni). Si noti che la pratica dei mercati esteri, invece di farne una categoria collettiva, contrappone il contratto a termine (fr. contrat à livraison différée; ingl. forward contract; ted. Forward-Kontrakt) al contratto a premio (denominati opzione: fr. option e contract optionnel; ingl. option; ted.Option) intendendo che, col contratto a termine, la parte acquirente (long) si impegna irrevocabilmente a pagare una certa somma in denaro, calcolata in funzione di un prezzo prefissato, a fronte del ritiro di una determinata quantità di merci o di attività finanziarie; la parte venditrice (short) si impegna, anch’essa irrevocabilmente, a consegnare le merci o le attività finanziarie contro l’incasso del prezzo. In alternativa alla scadenza può essere pattuito la liquidazione in denaro della differenza tra il prezzo prefissato e il prezzo a pronti alla data di scadenza dell’underlying, moltiplicata per la quantità di quest’ultimo.